Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21399 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 17/10/2011), n.21399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 22783 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2005, proposto da:

ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti p.t. S.P. e R.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Cicerone n. 49, presso

l’avv. Sveva Bernardini, rappresentata e difesa, per procura a

margine del ricorso, dall’avv. ROSAPEPE Roberto del foro di Salerno;

– ricorrente –

contro

AUSINO s.p.a – SERVIZI IDRICI INTEGRATI (OMISSIS), in persona del

presidente p.t. M.A., autorizzato a stare in giudizio da

Delib. Consiglio Amministrazione 18 ottobre 2005, n. 110 ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cassiodoro n. 6, nello

studio dell’avv. Gaetano Lepore, rappresentata e difesa, per procura

a margine del controricorso, dall’avv. DEL VECCHIO Vittorio;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 641/2004 del

20 maggio – 3 giugno 2004.

Udita all’udienza del 21 giugno 2011 la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito l’avv. Rosapepe, per il ricorrente e il P.G.

Dr. Ignazio Patrone, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del fallimento della s.p.a. Forni e Impianti Industriali ingg. De Bartolomeis, mandataria capogruppo del R.T.I. con Ecosud s.p.a., subentrata nella indicata qualità a Bioimpianti s.p.a.

nell’appalto per la costruzione e gestione dell’impianto di sterilizzazione (clorazione) delle acque dell’acquedotto dell’Ausino, il Consorzio di tale acquedotto, divenuto già nel primo grado della causa s.p.a. Ausino, Servizi Idrici integrati, quale committente, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la s.p.a.

Assicurazioni Generali per sentirla condannare al pagamento di L. 109.253.650, oltre interessi e spese, somma dovuta per la polizza cauzionale costituita dalla assicuratrice in favore della stazione appaltante, a garanzia dell’inadempimento dell’impresa appaltatrice nell’esecuzione del rapporto contrattuale.

La convenuta Assicurazioni Generali si costituiva ed eccepiva la estinzione della polizza, ai sensi dell’art. 1957 c.c., per l’inerzia della controparte nei confronti dell’impresa per il tempo previsto dal 1 comma della norma citata, non avendo la committente agito come doveva nei confronti dell’impresa appaltatrice, insinuandosi nel passivo del Fallimento della società capogruppo.

Deduceva poi che la stazione appaltante nessuna prova aveva dato dei danni subiti, entro i cui limiti poteva rifarsi sulla polizza, per cui doveva ritenersi preclusa ogni domanda nei confronti dell’assicuratrice convenuta.

Nel 2001 il Tribunale di Salerno, dopo che l’attrice aveva dedotto l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c., alla fattispecie per la natura autonoma della garanzia prestata, in accoglimento parziale delle eccezioni delle Assicurazioni generali, rigettava la domanda, condannando l’attrice al pagamento delle spese.

Per il primo giudice, l’art. 5 delle condizioni generali di polizza era incompatibile, con la natura “autonoma” della garanzia e quindi era applicabile nella fattispecie l’art. 1957 c.c., con decadenza dal diritto di agire nei confronti dell’assicuratrice, essendo l’obbligo di questa accessorio a quello del garantito come in ogni fideiussione.

L’Ausino s.p.a. che, con tale nuova denominazione aveva proseguito in luogo del Consorzio la causa in primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale con atto notificato il 4 novembre 2002, perchè, a suo avviso erroneamente, era stata accolta l’eccezione dell’ assicuratrice ex art. 1957 c.c., dovendo negarsi la necessità di escussione preventiva dell’impresa inadempiente e di dare la prova del danno subito, per potere domandare il pagamento delle polizze alle Aassicurazioni Generali s.p.a. tenuta al pagamento delle somme previste a garanzia dell’inadempimento dell’appaltatore, senza poter eccepire difese spettanti a quest’ultimo, relative al rapporto con la committente.

Le Assicurazioni generali s.p.a., eccepito il difetto di legittimazione attiva nel gravame della nuova società a impugnare la sentenza del tribunale, per non essersi avuta una mera modifica della denominazione della persona giuridica attrice, da ritenere estinta perchè soppressa per cui il difensore originario doveva ritenersi divenuto privo di procura a difendere la nuova società, chiedeva di ritenere comunque infondato l’appello di controparte, insistendo nelle eccezioni e difese già proposte.

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione dell’appellante e quella sulla nullità della procura al difensore del Consorzio a seguito della sua trasformazione in azienda speciale e società, ha accolto l’appello per quanto di ragione, in ordine alla natura “autonoma” della garanzia fornita dalla assicuratrice ed ha condannato quest’ultima a pagare la somma di cui alla polizza di garanzia non rivalutata, pari ad Euro 56.424,80 con gli interessi dal 1 novembre 1997 al saldo e le spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, notificato il 26 settembre 2005 la s.p.a. Assicurazioni Generali con sei motivi cui ha resistito la s.p.a. Ausino – Servizi Idrici Integrati con controricorsi notificati il 29 e il 31 ottobre 2005 presso il difensore domiciliatario del grado di appello e presso il domicilio eletto in Roma con la impugnazione dalla società assicuratrice.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi del ricorso della s.p.a. Assicurazione Generali riguardano le statuizioni della sentenza impugnata relative alla legittimazione alla impugnazione della s.p.a. Ausino Servizi Idrici integrati in sostituzione del Consorzio dell’acquedotto dell’Ausino, che era stato trasformato per legge nella società appellante e la questione connessa dello jus postulandi dell’avvocato difensore della appellante, cui il potere di rappresentare e difendere era stato conferito dal Consorzio in primo grado, con mandato a margine dell’atto di citazione valevole anche per proporre l’appello.

1.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 110 c.p.c., art. 2967 c.c., e della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 60 (ordinamento delle autonomie locali), dalla sentenza impugnata, per avere respinto la eccezione della s.p.a. Assicurazioni Generali di carenza di legittimazione sostanziale dell’appellante e di nullità della procura di questa parte al difensore, per non esservi la prova che la società per azioni Azienda speciale che aveva proposto il gravame s’identificasse con l’originario Consorzio dell’acquedotto dell’Ausino con mera diversità della sola denominazione del soggetto che aveva proposto il gravame, non potendo ritenersi conferito validamente il potere di difesa all’avvocato dell’appellante con la procura preesistente degli organi del Consorzio sottoscritta da soggetto diverso da quello che agiva con il gravame e per il secondo grado.

La L. n. 142 del 1990, art. 60, prevede la costituzione di Aziende speciali strumentali (art. 25) alla gestione di servizi di cui all’art. 23 della stessa legge in sostituzione dei pregressi Consorzi di enti locali.

Si deduce in ricorso che la persona giuridica soggetto appellante, cioè l’Azienda speciale sorta in sede di revisione del Consorzio originario attore, è stata costituita dagli enti locali associati, previa soppressione e trasformazione degli originari Consorzi, come prevede la L. n. 142 del 1990, art. 60, secondo l’assicuratrice La Corte d’appello afferma che, sin dal primo grado di giudizio, si era avuta la trasformazione del Consorzio nell’Azienda s.p.a. appellante, che già risultava attrice anche nella intestazione della sentenza del Tribunale di Salerno, oltre che nella comparsa conclusionale di primo grado, senza che in quel grado vi fossero state contestazioni della convenuta alla produzione della delibera di trasformazione del Consorzio, per la quale doveva ritenersi essere avvenuto solo un mutamento di denominazione della persona giuridica, rimasta quella che aveva agito in primo grado anche se modificata nella forma.

Ad avviso del ricorrente, con tale soluzione la Corte di merito ha violato l’art. 110 c.p.c., dovendo il soggetto che si costituisce come successore universale di una delle parti provare l’asserita sua qualità (si cita Cass. n. 6240 del 1996); da tale onere probatorio l’appellante è stata esentata dalla Corte d’appello in violazione dell’art. 2697 c.c., per cui l’Azienda erroneamente si è ritenuta mera sostituta del Consorzio dell’acquedotto Ausino, con modifica della sola denominazione di questo, anche se la L. n. 142 del 1990, art. 60, espressamente sancisce che “la revisione dei consorzi” si attua “sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste” (nel ricorso la “o” che collega i due verbi è stata modificata in “e”, riportandosi erroneamente il testo della norma).

La legge, secondo la ricorrente, esclude che nel caso si sia avuto un mero cambiamento di denominazione dello stesso ente e non la sua estinzione-soppressione per costituire la nuova persona giuridica società-azienda.

Afferma la s.p.a. Assicurazioni generali che, con la L. n. 142 del 1990, non si è avuta una trasformazione automatica dei consorzi in società con naturale continuazione dei rapporti esistenti dei primi in capo ai nuovi soggetti societari, essendo comunque necessario procedere a specifici atti di disposizione per poter trasferire le situazioni giuridiche del vecchio ente al nuovo soggetto di diritto.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 2727 c.c., pure per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia della prova presuntiva della mera modifica di denominazione del soggetto attore in primo grado nella persona giuridica appellante e della sussistenza dei requisiti o presupposti di legge di detto cambiamento, come elementi di fatto a base della presunzione semplice della continuità della parte attrice in quella in cui si è trasformata, impugnante in sede di merito.

Nella sentenza di merito la valutazione dei comportamenti processuali tenuti dalle parti in primo grado come presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2727 c.c., è stata errata, facendosi da tali condotte derivare la conseguenza della natura solo formale della modifica del Consorzio in Azienda speciale-società.

La accettazione del contraddittorio della società ricorrente con l’Azienda invece che con l’originario Consorzio attore è, per la ricorrente, una condotta che non costituisce le presunzioni “gravi precisi e concordanti” da cui il giudice, ai sensi all’art. 2729 c.c., ha potuto rilevare la mera modifica formale del preesistente Consorzio.

Nel caso manca un’adeguata motivazione della scelta operata in appello, non risultando che la sentenza giustifichi il ricorso alle presunzioni semplici per dimostrare circostanze che invece dovrebbero emergere con chiarezza da documenti.

1.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta poi violazione dell’art. 83 c.p.c., anche per omessa e insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia dello jus postulandi del difensore, sulla base di una procura a difendere rilasciata da soggetto diverso da quello che ha proposto l’appello, come eccepito dalla ricorrente sin dall’atto di costituzione in appello.

L’erroneità della sentenza sul punto è palese e la sentenza deve quindi essere cassata.

2. I tre motivi di ricorso che precedono sono infondati e devono essere rigettati.

2.1. La L. n. 142 del 1990, art. 60, sancisce che è possibile provvedere, anche in deroga ai limiti di durata previsti nei loro atti costitutivi, alla “revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge”.

Nel caso il Consorzio attore in primo grado, persona giuridica pubblica, si è trasformato con propria delibera, nell’Azienda in forma societaria di natura privatistica che, già costituitasi dinanzi al Tribunale di Salerno in luogo dell’originario attore, ha proposto poi l’appello (Cass. 12 agosto 2008 n. 21359).

E’ da escludersi che nella fattispecie si sia avuta soppressione del Consorzio che come soggetto di diritto pubblico ha esso stesso deliberato la sua trasformazione nella società attuale, con atto esaminato dalla Corte di merito, utilizzando quindi una delle scelte alternativamente previste dalla legge incompatibile con la sua soppressione, e mutando solo la forma di organizzazione della persona giuridica originaria (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27139) con determinazione di una vicenda evolutivo-modificativa della persona giuridica pubblica originaria alla società di diritto privato controricorrente (S.U. 31 ottobre 2007 n. 23019).

La stessa necessità di atti traslativi per trasmettere i beni del Consorzio alla Azienda comprova la continuazione dell’esistenza in vita del primo solo modificato nella forma con la costituzione dell’azienda s.p.a..

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.

2.2. Con la produzione dalla s.p.a. Ausino della Delib. consortile 18 giugno 1997, n. 9, avente ad oggetto “L. n. 142 del 1990, artt. 25 e 60 – formalizzazione e conclusione di procedura trasformazione in Azienda speciale”, che ha determinato la privatizzazione del Consorzio originario attore e della Delib. 6 marzo 1998, n. 8, che ha poi mutato la denominazione dell’Azienda consortile in Azienda Servizi Idrici Integrati Ausino, si è dimostrato che nessuna estinzione vi è stata del consorzio preesistente, come del resto accade in ogni ipotesi in cui un tipo di società venga trasformata in un altro dei tipi societari previsti dalla legge (cfr. in questo senso, Cass. 22 ottobre 2010 n. 21961, Cass. 22 marzo 2010 n. 6845).

Come emerge dai due documenti esaminati dalla Corte territoriale riportati nello stesso controricorso, con la privatizzazione del Consorzio di cui sopra, vi è stata una mera “trasformazione” di esso nella s.p.a. Ausino, azienda speciale, e quindi tali elementi documentali noti sono stati ritenuti con i comportamenti processuali di cui al motivo di ricorso presunzioni sufficienti a chiarire la natura della vicenda e a giungere alla soluzione sul punto esattamente adottata in sede di merito, con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso.

2.3. La Ausino s.p.a. Servizi Idrici Integrati è quindi in forma diversa lo stesso Consorzio preesistente, anche se con natura privata e non pubblica.

Gli organi del Consorzio incontestatamente legittimati a conferire la procura ai difensore per l’azione di pagamento delle polizza hanno rilasciato una procura che ha continuato a produrre i suoi effetti anche per il soggetto in cui la persona giuridica si è trasformata nella forma, per non essersi estinto il soggetto che l’ha rilasciata con conseguente legittimazione sostanziale ad agire ed impugnare anche per conto della Azienda società e validità della procura in base alla quale essa ha continuato l’azione del soggetto che in essa si è trasformato.

Ciò comporta il rigetto del terzo motivo di ricorso della s.p.a.

Assicurazioni generali perchè il Consorzio “trasformato” in corso di causa, aveva nominato suo difensore l’avv. Del Vecchio, mai revocato dalla s.p.a. Ausino, difensore legittimato a proporre il gravame in sede di merito per la procura a lui conferita (cfr. in senso opposto, per il caso di cessione del ramo d’azienda Cass. 19 maggio 2010 n. 12253, che si discosta da Cass. 22 marzo 2010 n. 6845 la quale anche in tal caso afferma che sussiste comunque la mera modifica indicata se l’originario ente prosegue in forma privata la sua attività).

Pertanto i primi tre motivi del ricorso sono tutti infondati nei sensi indicati e devono quindi rigettarsi.

3. Gli ultimi tre motivi del ricorso attengono alla natura delle polizze fideiussorie per cui è causa e al pagamento del danno alla stazione appaltante e possono valutarsi congiuntamente.

3.1. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte d’appello corretto la sentenza del Tribunale nella interpretazione da quest’ultima data dell’art. 5 delle condizioni generali di polizza, in base alla quale s’era negata l’esistenza di un autonomo contratto di garanzia, affermandosi l’applicabilità dell’art. 1957 c.c..

L’art. 5 delle condizioni generali di polizza sancisce che il pagamento della somma a garanzia doveva avvenire dopo un semplice avviso alla appaltatrice obbligata e senza preventivo consenso di questa, che nulla avrebbe potuto eccepire all’assicuratrice in merito a tale pagamento alla stazione appaltante.

L’art. 6 delle stesse condizioni afferma l’obbligo per la ditta garantita di rimborsare alla società assicuratrice, a semplice richiesta, le somme erogate alla garantita per la polizza, con rinuncia ad ogni eccezione che ella avrebbe potuto proporre, comprese quelle di cui all’art. 1952 c.c..

Ad avviso del ricorrente, tale lettura delle polizze azionate non consente di riconoscerne la natura di contratto autonomo di garanzia erroneamente affermata in appello, senza considerare che l’art. 1362 c.c., impone l’interpretazione letterale degli atti negoziali da cui emerga chiara la volontà delle parti, lettura dalla quale, nel caso, la natura non accessoria della polizza in alcun modo si rende palese.

Non risulta infatti da dette condizioni la rinuncia del fideiussore a proporre le eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del garantito.

L’art. 6 delle condizioni di polizza prevede solo che il debitore principale e non il garante era tenuto a pagare a prima richiesta e nessuna estensione automatica di questo obbligo di pagamento vi era nei rapporti tra assicuratore fideiussore e committente, per cui le conclusioni della interpretazione delle indicate clausole non comportano il carattere autonomo delle polizze riconosciuto in appello.

La Corte ha ritenuto che una clausola di pagamento a prima richiesta del debitore inadempiente in favore del garante, tutelerebbe piuttosto l’assicuratore che non il committente, ma in tal modo si viola la lettera delle condizioni di polizza che avevano limitato ai soli rapporti tra debitore principale e assicuratrice la possibilità di questa di pretendere a prima richiesta il pagamento, così violando la volontà delle parti emergente dalla lettera dell’accordo.

Afferma la ricorrente che la mancata necessità del preventivo consenso del debitore principale per il pagamento, come il divieto per il garantito di sollevare obiezioni sul pagamento dell’assicuratrice e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, non sono elementi tipici della garanzia autonoma e possono esservi anche nella fideiussione, perchè tali clausole non derogano alla natura accessoria della obbligazione fideiussoria.

4.2. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., non potendosi escludere l’applicazione di tale norma anche in caso di riconosciuta natura autonoma della polizza.

Nel caso dovrebbe ritenersi che la polizza fideiussoria è caratterizzata non dalla esclusione delle eccezioni di cui a tale norma ma dalla sola deroga parziale della disciplina del citato art. 1957 c.c., collegandosi alla richiesta scritta di pagamento, invece che alla previa azione giudiziaria contro il debitore principale, l’esclusione della estinzione della garanzia.

4.3. L’ultimo motivo di ricorso censura la sentenza di merito per violazione dell’art. 1223 c.c. e art. 2697 c.c., in relazione alla prova dei pretesi danni subiti dall’appellante.

In sostanza, senza la prova del danno subito la committente neppure poteva chiedere il pagamento della polizza nè doveva procedere all’incameramento della somma di cui alla stessa e quindi manca la motivazione sulla liquidazione dei danni dei quali la stazione appaltante doveva rifarsi,dovendo questa ultima provare, quale parte danneggiata, la misura del pregiudizio in concreto subito.

5.1. La lettera delle condizioni che regolano il pagamento delle polizze per cui l’assicuratrice era tenuta a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante garantita, senza necessità da parte di questa della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c., comma 2), il quale non doveva esprimere il suo consenso al pagamento dalla assicurazione nè poteva sollevare eccezioni nei confronti di questa per il pagamento di cui deve essere solo dato avviso alla ditta assicurata, evidenzia la corretta individuazione della natura autonoma del contratto di garanzia accertata nella fattispecie dalla Corte d’appello (per un caso sostanzialmente identico al presente cfr. Cass. 17 gennaio 2008 n. 903).

La corte d’appello riporta integralmente le condizioni di polizza dalla cui mera lettera si rileva l’indipendenza dell’obbligazione di garanzia da quella principale dell’appaltatore, nella previsione dell’obbligo della società assicuratrice di pagare entro trenta giorni dalla richiesta scritta del beneficiario l’importo nei limiti di polizza da esso determinato in modo unilaterale e della necessità del solo previo avviso al debitore senza consenso di questo per pagare nè potendo poi eccepire il debitore alcunchè in relazione al rapporto d’appalto stesso.

Tali circostanze sono tutti elementi che evidenziano la natura autonoma della garanzia prestata, che comporta un obbligo di pagamento indipendente da quello dell’appaltatore (Cass. 23 giugno 2009 n. 14621).

Appare chiaro che si versa in una ipotesi di contratto autonomo di garanzia che ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che ha ad oggetto un facere cioè l’esecuzione dell’appalto e non costituisce quindi una prestazione della stessa natura di quella adempiuta dal garante, come accade nella fideiussione, tendendo a soddisfare il creditore con il tempestivo versamento di una somma di danaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione dell’appaltatore (cfr. nello stesso senso S.U. 18 febbraio 2010 n. 3947).

Nessuna violazione vi è stata dell’art. 1362 c.c., dalla Corte territoriale, che ha solo letto le modalità di pagamento della polizza, rilevando da esse la autonomia della obbligazione del garante rispetto a quella dell’appaltatore, con motivazione adeguata e congrua, mancando la violazione dei canoni di ermeneutica dedotta nel quarto motivo di ricorso che deve quindi rigettarsi (sulla questione di merito dell’accertamento della questione cfr. Cass. 25 febbraio 2011 n. 3678).

5.2. Le conclusioni raggiunte sulla natura del contratto nella fattispecie comportano il rigetto anche del quinto motivo di ricorso, avendo questa Corte enunciato il seguente principio di diritto incompatibile con quanto richiede il ricorrente: “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 c.c., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poichè la norma citata si collega al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria” (Cass. 21 aprile 1999 n. 3964 e 9 giugno 2001 n. 8324).

5.3. Anche l’ultimo motivo di ricorso deve rigettarsi, in quanto esattamente come previsto dalla polizza (art. 5 delle condizioni indicate), l’impegno assunto dalla ricorrente con il contratto concluso con l’appaltatrice è stato quello di pagare l’importo determinato in contratto al beneficiario della assicurazione entro trenta giorni dalla sua richiesta scritta onde garantirlo dall’inadempimento della prestazione dovuta dall’appaltatore (così la citata S.U. n. 3947 del 2010), così pagando in sostanza un debito “proprio” a titolo di indennizzo e non eseguendo una prestazione altrui in luogo dell’obbligato.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, anche se in deroga al principio di soccombenza, in ragione del carattere non semplice della risoluzione della controversia emergente dalle diverse soluzioni adottate nei due gradi di merito, appare opportuna la totale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA