Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21257 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASTRENGO ROMEO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 15, presso lo studio dell’avvocato PESATURO

ATTILIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOLLI

GIOVANNI giusta mandato alle liti a margine della seconda pagina del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1299/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

25/11/09, depositata il 23/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 20 giugno 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc, civ.:

“1.- Con atto di citazione 2 aprile 2001 F.C. ha convenuto davanti al Tribunale di Savona l’avv. S.C., chiedendone la condanna alla restituzione di L. 100.000.000, somma che gli aveva consegnato nel 1999 in quanto il legale, che era all’epoca suo difensore, le aveva prospettato l’opportunità di un proficuo investimento in titoli, che le avrebbe garantito un rendimento del 10% all’anno. Essa non aveva poi ottenuto nè gli interessi, nè la restituzione del capitale.

Il convenuto ha resistito alla domanda, esibendo un documento sottoscritto dall’attrice, con cui questa si dichiarava a conoscenza del fatto che il denaro sarebbe stato consegnato alla s.a. Medibalt perchè lo impiegasse in un investimento in Sardegna, con esonero dello S. da ogni responsabilità circa l’esito dell’operazione.

La F. ha proposto querela di falso, conclusasi con il giuramento decisorio sull’autenticità del documento, deferito allo S. dalla F. e da lui prestato, a seguito del quale il documento è stato riconosciuto autentico.

Nel corso dell’istruttoria sul merito della vertenza sono stati sentiti testimoni, fra cui R.P., al quale si assumeva essere stato consegnato il denaro, e la F. ha prodotto in giudizio un documento contenente il contratto di mutuo della somma di L. 100.000.000 alla s.a. Medibalt, al 10% di interesse all’anno, contratto sottoscritto dal R. per conto di una cliente dell’avv. S., che egli si riservava di nominare. Il contratto specificava che il denaro era destinato ad un investimento in (OMISSIS).

Il Tribunale ha condannato lo S. a restituire la somma ricevuta, sul rilievo che il rapporto in base al quale aveva ricevuto il denaro era nullo, trattandosi di attività di intermediazione mobiliare svolta in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge.

Proposto appello principale dallo S. e incidentale dalla F., con sentenza n. 1299/2009, notificata il 26 febbraio 2010, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda, con la motivazione che la F. aveva esonerato lo S. da responsabilità circa l’esito dell’investimento, con il documento riconosciuto autentico, e che dal contratto di mutuo risulta che il denaro non è stato consegnato allo S., bensì alla Medibalt, tramite il R., e che non si è trattato di intermediazione mobiliare.

Propone ricorso per cassazione la F., a cui resiste con controricorso lo S..

2.- L’unico motivo di ricorso – che denuncia violazione degli art. 2697 e 1350 cod. civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè vizi di motivazione – è inammissibile, poichè è privo dei requisiti prescritti dalla legge per la proponibilità del ricorso per cassazione.

La ricorrente non specifica quali siano i principi di legge che la sentenza impugnata avrebbe violato (al di là del teorico richiamo delle citate norme, la cui congruenza con i problemi in discussione non viene in alcun modo illustrata); quali principi che si sarebbero dovuti applicare in vece e luogo di quelli applicati; quali le illogicità od insufficienze della motivazione, tenuto conto dei documenti allegati agli atti.

Il ricorso si limita a sollevare molteplici recriminazioni e contestazioni in fatto sulle modalità della vicenda e sul comportamento dell’avv. S., adombrando anche un deliberato scambio di persona fra la F. ed altra donna, sua omonima, che peraltro non si spiega come sarebbe avvenuto e perchè, ed in che termini, varrebbe ad infirmare la correttezza della sentenza impugnata.

Trattasi di doglianze che – se rispondenti al vero – in altra sede e ad altri effetti potrebbero avere una loro giustificazione, ove la somma di denaro versata alla soc. Medibalt tramite lo S. non venisse rimborsata. E’ singolare, infatti, che un avvocato induca una cliente a compiere suo tramite un investimento più che rilevante e di oggetto incerto, tramite persona e società ad essa sconosciute e poi rivelatesi inaffidabili, senza minimamente tutelarla nei confronti di queste, senza alcuna specificazione circa la precisa natura dell’investimento, le modalità e i termini di corresponsione degli interessi e di restituzione del capitale, ecc., ma tutelando solo se stesso contro le conseguenti responsabilità.

Resta il fatto che il ricorso presentato in questa sede non prospetta alcuno dei presupposti richiesti dalla legge per poter essere preso in esame, mentre la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, con riferimento ai documenti acquisiti agli atti.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

-Il resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA