Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21212 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIROLAMI MARIO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZACCONE MARIO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2010 del GIUDICE DI PACE di ABBIATEGRASSO

del 2.2.2010, depositata il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. V.M. ha proposto ricorso per cassazione contro M. M. avverso la sentenza del 10 febbraio 2010, con la quale il Giudice di Pace di Abbiategrasso ha respinto la domanda di risarcimento danni da essa ricorrente proposta nei confronti dell’intimata ed accolto la domanda riconvenzionale della medesima, intesa ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi di sua proprietà.

L’intimata ha resistito con controricorso.

2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti considerazioni:

“… 2. – Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. 3. – Il ricorso appare manifestamente inammissibile, perchè proposto avverso una sentenza che, a norma dell’art. 339 c.p.c. avrebbe dovuto essere sottoposta ad appello. Nella prospettazione della ricorrente l’appello, essendo la domanda riconvenzionale soggetta a regola di decisione secondo diritto, atteso il suo valore indeterminato, avrebbe dovuto essere proposto ai sensi del primo comma di detta norma, poichè l’intera controversia era soggetta a quella regola decisoria (si veda, da ultimo, Cass. (ord.) n. 7676 del 2009.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove dei rilievi che argomentano, evidentemente, prescindendo dalla lettura del testo dell’art. 339 c.p.c. in vigore per effetto della sostituzione del comma 3 di esso da parte del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha reso le decisioni del giudice di pace (pubblicate dopo il 2 marzo 2006) siano essere pronunciate secondo equità, siano esse pronunciate secondo diritto esclusivamente appellabili, sia pure nel primo caso con appello a motivi limitati (ex multis Cass. sez. un. n. 27739 del 2008, secondo cui: Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3 è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione. Ne consegue che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacchè esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile”.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro ottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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