Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21160 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 01/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19858-2009 proposto da:

C.A.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso l’avvocato CASANOVA

STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato BONI MASSIMO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CH.CL.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1626/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 15 aprile 2009, accoglieva parzialmente l’appello proposto da Ch.Cl. nei confronti di C. A.R., avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo del 30 maggio 2007, in punto assegnazione della casa coniugale.

Ricorre per cassazione la C..

Non svolge attività difensiva il Ch..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè della sintesi, omologa ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Nulla sulle spese, non avendo svolto l’intimato attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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