Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21164 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21164
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2280-2009 proposto da:
G.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 38, presso l’avvocato
GABRIELLA BOSCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MIRANDA
MAURIZIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
GR.GI.SI.;
– intimata –
nonchè da:
GR.GI.SI. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso l’avvocato RIZZO CARLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato COLI MARIO, giusta procura in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 613/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 24/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
previa riunione dei ricorsi;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
COLI MARIO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale e rigetto dell’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.G. proponeva, nei confronti della moglie G. G.S., appello con citazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 4/3/2008 che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, assegnato la casa coniugale alla moglie, e condannato l’odierno ricorrente alla corresponsione di assegno per la moglie e per i figli, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, per l’importo complessivo di Euro 2.300.
Costituitosi il contraddittorio, la Gr. chiedeva rigettarsi l’appello.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 22/10-24/10/2008 dichiarava inammissibile l’appello, proposto con citazione, e depositato in cancelleria dopo la notifica, oltre il termine utile per l’impugnazione.
Ricorre per cassazione il G., sulla base di un unico motivo.
Resiste, con controricorso, la Gr. che pure propone ricorso incidentale, in punto spese processuali.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, il G. lamenta violazione degli artt. 285, 326 e 327 c.p.c..
Precisa il ricorrente che la sentenza impugnata è stata notificata a lui personalmente, e non al procuratore costituito; essa è radicalmente nulla e inidonea a far decorrere il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c..
Il motivo è fondato.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, la notifica effettuata personalmente alla parte costituita è radicalmente nulla mon è sanabile con il raggiungimento dello scopo (Cass. n. 1152 del 2001) e non fa decorrere il termine breve (Cass. n. 17790 del 2003).
E’ pacifico ed emerge degli atti, che la notifica della sentenza impugnata è stata effettuata personalmente alla parte Costituita e che, considerando il termine lungo, la citazione in esame, dopo la notifica, era stata depositata in termini in cancelleria.
Va pertanto accolto il ricorso principale. Quello incidentale, attinente al regime delle spese è da ritenersi assorbito.
Va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, che dovrà decidere il merito della causa e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011