Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20945 del 12/10/2011
Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 12/10/2011), n.20945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16665-2008 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO
MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato D’ANTONIO MAURO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA UTG;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA nella qualità di Concessionaria
illo tempore del servizio nazionale di riscossione per la Provincia
di Roma;
– intimate –
avverso la sentenza n. 36068/2007 del GIUDICE DI PACE di ROMA del
15.5.07, depositata il 27/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente impugna, solo quanto alla compensazione delle spese, il suindicato provvedimento col quale il giudice di pace accoglieva la sua opposizione all’esecuzione proposta avverso la cartella esattoriale relativa a violazioni al codice della strada.
Il giudice di pace afferma di decidere la controversia, in ragione del suo valore, secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale e dichiarando l’insussistenza del diritto a promuovere l’esecuzione forzata da parte della Prefettura.
Rigettata poi la domanda proposta nei confronti dell’ente esattore, costituito in giudizio, ritenuto non legittimato passivamente.
2. Parte ricorrente formula un unico articolato motivo di ricorso col quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè, vizio di motivazione. Rileva che non ricorre nel caso di specie un’ipotesi di “parziale accoglimento della domanda”, motivo questo posto a fondamento apparente della disposta compensazione.
3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
4. – Il ricorso è ammissibile, trattandosi di impugnazione di sentenza resa all’esito del giudizio d’opposizione all’esecuzione, per la quale la normativa processuale vigente all’epoca non prevedeva l’impugnabilità, restando, quindi, ammissibile il solo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Il ricorso è poi fondato perchè il provvedimento adottato presenta una motivazione apparente e comunque viziata, posto che il riferimento al parziale accoglimento della domanda non risulta congruo rispetto alla decisione adottata.
5. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame sul punto ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (giudice di pace di Roma), che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011