Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21025 del 12/10/2011
Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 12/10/2011), n.21025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso( r.g.n. 1763/2006) proposto da:
spa IMPRESA NEGRO FRATELLI COSTRUZIONI GENERALI in persona del
presidente del consiglio di amministrazione rag. N.S.;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Solerio Franco e Paolo Mereu ed
elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via G. G.
Belli n. 27, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Condominio (OMISSIS) (già Condominio Complesso
Residenziale (OMISSIS)) in persona dell’amministratore,
srl Barisone, rappresentato e difeso dall’avv. Cardarelli Ida giusta
procura speciale 20/9/2010 per rogito notar Trucco, elettivamente
domiciliato presso la stessa in Roma via Alessandria n. 208;
– resistente –
avverso la sentenza 749/05 della Corte d’appello di Genova, pubb.ta
il 27/07/2005;
sentito l’avv. Paolo Mereu per la ricorrente, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
sentito l’avv. Ida Cardarelli per il controricorrente, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il sostituto Procuratore Generale dr. R. Finocchi Ghersi, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il Condominio resistente, pur non avendo proposto controricorso, è tuttavia parte attiva del giudizio di legittimità, avendo depositato procura al fine di discutere oralmente la causa, con attività dunque rilevante anche ai fini della ripartizione dell’onere delle spese; che peraltro non ha allegato la delibera assembleare, in favore dell’amministratore, di autorizzazione ad impugnare la decisione ma solo la Delib. 8 agosto 2010 che nominava la srl Barisone, amministratrice del Condominio (cfr. punto 4 dell’ordine del giorno); che non possono attribuirsi effetti autorizzativi – ai fini che qui rilevano – alla dichiarazione contenuta nel punto 11 dell’anzidetta delibera, avendo la stessa ad oggetto la semplice comunicazione all’assemblea del ricorso presentato dalla spa Negro e la dichiarazione del condomino avv. B. “a rendersi disponibile a coadiuvare l’amministratore nell’esame del fascicolo”, cui seguivano i ringraziamenti dell’assemblea.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che va data continuità al principio statuito con sentenza n. 18331/2010 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale “L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di giorni novanta al (Condominio per produrre l’autorizzazione a resistere al ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011