Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20898 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/10/2011), n.20898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24159-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio

Trifirò e Partners, rappresentata e difesa dall’Avv. Favalli

Giacinto per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., già elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina

n. 149, presso l’Avv. Mazzeo Lorenzo, che la rappresenta e difende

assieme all’Avv. Luigi Baiocchi per procura a margine del

controricorso e da ultimo presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2006 della Corte d’appello di Brescia,

pronunziata nella causa n. 410/05 r.g. lav., depositata in data

22.09.06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.09.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Bergamo, A.M. chiedeva che fosse dichiarato nullo il termine apposto a varie assunzioni disposte in suo favore da Poste Italiane s.p.a. Il Tribunale dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo 14.4-30.5.00 e disponeva il ripristino del rapporto di lavoro, con obbligo per il datore di risarcire il danno mediante corresponsione delle retribuzioni perdute dal 18.8.03.

2.- Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Brescia con sentenza depositata in data 22.09.06 rigettava l’impugnazione. Il contratto era stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda; considerato che le esigenze in questione sul piano generale non erano mai venute meno, in quanto le parti stipulanti si erano negozialmente date atto della loro permanenza, non poteva ritenersi, come ritenuto dal primo giudice, che esistesse un limite temporale per stipulare contratti a termine motivati con detta causale. Poste Italiane non aveva, tuttavia, dato prova che presso la filiale ove era stata destinata A. esistessero le condizioni specificamente indicate, cui con l’assunzione a termine si intendeva ovviare.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione. Si difende con controricorso A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I motivi dedotti dalla ricorrente possono essere riassunti come segue:

4.1.- carenza di motivazione, in quanto il giudice afferma che è pacifica la sussistenza di un piano di ristrutturazione aziendale costituente presupposto per le assunzioni a termine, ma poi contraddittoriamente ritiene necessaria la prova dell’esistenza di quelle condizioni nel singolo ufficio di destinazione, così negando l’autonomia delle Oo.Ss. sindacali che avevano stipulato il contratto collettivo ed i successivi accordi sindacali in forza della delega della L. n. 56 del 1986, art. 23;

4.2.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 8 del ccnl 1994, come integrato dall’accordo 25.9.97, i quali postulano l’esistenza di esigenze aziendali di carattere generale e non anche del nesso causale tra le esigenze stesse e la singola assunzione;

4.3.- violazione degli artt. 1206 e segg., artt. 2094 e 2099 c.c. in quanto il giudice di merito non avrebbe considerato che il diritto al risarcimento del danno del lavoratore nasce dal momento dell’offerta della prestazione e della messa in mora del datore;

4.4.- carenza di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non precisa se il lavoratore, chiedendo l’espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio avesse anche offerto lo svolgimento della prestazione di lavoro;

4.5.- omessa motivazione e violazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1227 e 2697 c.c., sostenendosi che erroneamente il giudice di merito non ha considerato l’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione dell’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento.

5.- Procedendo ad esame dei primi due motivi (nn. 4.1 e 4.2) in unico contesto, deve premettersi che la sentenza di primo grado aveva affermato che le assunzioni a termine motivate con la necessità di fronteggiare le esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda, in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, erano ammesse fino al 30.4.98 – data fissata dalle parti collettive con l’accordo 16.1.98 – e che quindi per l’assunzione nella specie presa in considerazione, relativa al periodo 14.04-30.05.00, il termine era da ritenere illegittimo in quanto apposto a contratto stipulato per periodo successivo al 30.4.98.

6.- Prendendo in esame i detti primi due motivi in trattazione congiunta, va rilevato che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano voluto riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate da detto accordo integrativo. Per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva dunque procedere ad assunzione di personale con contratto tempo determinato fino al 30.4.98, di modo che debbono ritenersi privi di presupposto normativo i contratti a termine stipulati successivamente.

In altre parole, le parti collettive avevano raggiunto un’intesa priva di limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

Conseguentemente i contratti scaduti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva, che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto all’accertamento della nullità si era già perfezionato. Quando anche con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (ormai scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi perchè adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

7.- Deve dunque affermarsi che la sussistenza delle esigente eccezionali è stata negozialmente riconosciuta dalle parti stipulanti nel periodo temporale limitato alla data del 30.4.98 e che, conseguentemente, la legittimità dei contratti a termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art. 23, che esclude l’onere di Poste Italiane di dare prova di una specifica e concreta esigenza.

Essendo stato il contratto a termine della A., oggetto della pronunzia impugnata, stipulato per il periodo 14.04-30.05.00, i primi due motivi sono infondati.

8.- I motivi terzo e quarto (nn. 4.3 e 4.4) sono inammissibili in quanto formulati in termini generici ed inidonei a colpire la pronunzia impugnata, la quale (pag. 13) affermato che il risarcimento spetta solo dal momento della costituzione in mora e che la lavoratrice nella lettera con cui aveva promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione aveva anche esplicitamente dichiarato “di offrire la propria prestazione”.

9.- Per quanto riguarda l’aliunde perceptum, il quesito che conclude il quinto motivo (n. 4.5) ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. risulta generico, risolvendosi solo nella mera enunciazione astratta del principio invocato dalla ricorrente, senza riferimento alcuno alla fattispecie concreta. L’inidonea formulazione del quesito (v. Cass. 20.6.08 n. 16941) rende inammissibile il motivo.

10.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la sentenza impugnata risultando corretta nel dispositivo, pur con la diversa motivazione in punto di illegittimità del termine sopra indicata (v.

nn. 6-7), deve essere confermata.

10.- Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 40,00 per esborsi e di Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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