Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20758 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20758
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22069/2009 proposto da:
G.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CHISIMAIO 42, presso l’avvocato FERRARA ALESSANDRO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LAURI Biagio, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
22/10/2008, n. 245/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto depositato il 22/10/2008, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato la nullità della procura dei difensori di G. E., quindi la nullità del ricorso, con cui la ricorrente aveva chiesto l’equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001, per l’eccessiva durata del giudizio iniziato avanti al TAR Campania con ricorso depositato il 2071/1990 ed ancora pendente.
Secondo la Corte napoletana, la procura alle liti, da valutarsi rigorosamente trattandosi di giudizi seriali, coinvolgenti interessi pubblicistici, non poteva riferirsi al ricorso in termini di certezza, in quanto rilasciata senza data e su foglio separato, con diversi caratteri di stampa, senza riferimento all’autorità territorialmente competente nè al giudizio presupposto.
Avverso detto decreto propone ricorso la G., sulla base di un unico articolato motivo.
Il Ministero non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 141 del 1997, artt. 1 e 2 e dell’art. 83 c.p.c..
Il motivo è fondato.
Premesso che ai fini della valutazione della validità della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., non possono rilevare nè il carattere seriale della controversia nè la natura pubblicistica della controparte, va richiamato l’orientamento del S.C., come tra le ultime espresso nella pronuncia 29785/2008, che, in riferimento alla procura per il ricorso per cassazione, ha affermato che tale procura è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (in senso conforme, le precedenti pronunce 16907/06, 13414/01, 2145/01 e 46/00).
E nel caso, non vi era solo la presunzione di riferibilità all’atto, ma altresì la procura conteneva l’espresso riferimento all’oggetto del procedimento ed all’Autorità da adire.
Il ricorso va pertanto accolto, e, cassato il decreto impugnato, va rinviato la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011