Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20851 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 10/10/2011), n.20851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13091-2009 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, Viale Regina
Margherita, 232 presso lo studio che lo rappresenta e difende
dall’Avvocato BLOISE GAETANO MARIA, giusto mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Condominio (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro
tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio
dell’avvocato ROSA BONOMO, rappresentato e difeso dall’avvocato
POMPILIO ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 226/2009 del GIUDICE DI PACE di CASTROVILLARI
del 12/3/09, depositata il 16/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1) B.L. ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 48/08 emesso in favore del condominio (OMISSIS) per il pagamento della complessiva somma di Euro 1052,27 a titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari scaduti e non corrisposti.
E’ impugnata con ricorso per cassazione notificato il 28 aprile 2009 e rinotificato il 26 maggio 2009 la sentenza n. 226/09 depositata il 16 marzo 2009 dal giudice di pace di Castrovillari, che ha rigettato l’opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo.
Il condominio (OMISSIS) ha resistito al ricorso per cassazione proposto dal B..
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. L’avviso di fissazione dell’adunanza camerale è stato comunicato al difensore del ricorrente in cancelleria, essendo risultata vana – il 3 marzo 2011 – la notifica presso il domicilio eletto.
2) La relazione preliminare ha osservato che nel secondo controricorso il condominio ha eccepito in primo luogo, sotto due profili, l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.. La prima eccezione deduce che il ricorso è stato inizialmente notificato il 28 aprile 2009, senza curare il deposito entro i venti giorni successivi. Il condominio precisa di aver curato il deposito del ricorso unitamente al controricorso, chiedendo l’iscrizione a ruolo, avvenuta con il numero del presente procedimento 13091/09.
2.1) L’eccezione è infondata, perchè nel giudizio di cassazione non si verifica consumazione del diritto di impugnazione, ai sensi dell’art. 387 cod. proc. civ., qualora, dopo un primo ricorso non depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., venga proposto un secondo ricorso prima che sia stata pronunciata l’improcedibilità del precedente e detta riproposizione avvenga, ex art. 325, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del primo ricorso – equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante – e, ex art. 327, nel termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata. (Cass. 17411/04; 21702/08).
2.2) Il controricorrente ha dedotto inoltre la improcedibilità per tardivo deposito del secondo ricorso, avvenuto il 15 giugno 2009, sebbene l’atto fosse stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 22 maggio.
Anche questo profilo di inammissibilità è insussistente. Va infatti ricordato che, anche dopo le sentenze Corte Cost. 477/02 e 28/04 il termine per il deposito del ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, decorre dalla data nella quale il procedimento notificatorio si è perfezionato anche per il destinatario, e, quindi, nel caso della notifica effettuata a mezzo posta, dalla data di ricezione dell’atto, certificata nell’avviso di ricevimento (Cass 8642/04; 14742/07).
3) Occorre però rilevare la inammissibilità del ricorso per cassazione, perchè la sentenza del giudice di pace, in quanto resa dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, non è soggetta a immediato ricorso per cassazione ma al rimedio ordinario dell’appello (cfr Su 27339/08; 10774/08; 9849/09).
Il Collegio condivide quindi la relazione del consigliere delegato.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della lite, superiore ai mille Euro.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 600 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011