Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20779 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13741/2009 proposto da:
ICOPA di A. COSTANTINO e C. SNC (OMISSIS) in persona del suo
legale rappresentante amministratore unico, elettivamente domiciliata
in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio ROSELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato DAMIANI Domenico, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO di PALERMO (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 36/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di PALERMO del 14.4.08, depositata il 28/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Domenico Daniani che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“La società indicata in epigrafe ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza pure in epigrafe indicata, sulla base di tre motivi.
Il ricorso, nel suo complesso, non può trovare accoglimento per inammissibilità dei singoli motivi.
Il primo motivo, con il quale viene denunciato un vizio di motivazione, è inammissibile per carenza di autosufficienza e per carenza del quesito-sintesi (Cass. 2652/2008).
Anche il secondo motivo, con il quale viene denunciata una omessa pronuncia, è inammissibile per carenza di autosufficienza.
Il terzo motivo, con il quale viene denunciata la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, comma 3, è inammissibile per la genericità del quesito privo di qualunque riferimento alla fattispecie concreta”;
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che la difesa della parte ricorrente ha depositato memoria con la quale contesta le carenze evidenziate nella relazione, sulla base però di inammissibili rinvii agli atti processuali ed al merito, che non possono sopperire alle carenze evidenziate;
– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso va rigettato senza aggravio di spese, nella inerzia della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011