Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20660 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M., D.R., D.D., D.L. e

D.G., elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione,

unitamente all’avv. LOJODICE Oscar, dal quale sono rappresentati e

difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t, domiciliato

in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce depositato il 12

dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

gennaio 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 12 dicembre 2007, la Corte d’Appello di Lecce ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da M., R., D., L. e D.G. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, promosso dagli istanti per ottenere dall’INPS il pagamento dei ratei di pensione già riconosciuti giudizialmente in favore del loro genitore e dante causa De.Mi..

Premesso che il giudizio, iniziato nell’anno 2001 e conclusosi in primo grado con sentenza del 12 aprile 2005, aveva ad oggetto una controversia estremamente semplice, per la cui definizione si era resa necessaria soltanto una c.t.u. contabile, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha determinato in due anni ed undici mesi circa il ritardo rispetto alla durata ragionevole, e, tenuto conto della non modesta ma neppure rilevante aspettativa economica degli attori, fonte di un’ansia ed un patema d’animo di una certa intensità, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 2.915,00 per ciascuno dei ricorrenti, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Ha poi dichiarato interamente compensate tra le parti le spese processuali, avuto riguardo alla notevole riduzione dell’importo richiesto.

3. – Avverso la predetta sentenza i D. propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di nullità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale in relazione all’incompletezza della copia ad essa notificata, la quale, essendo composta dalle sole pagine di numero pari, non consentirebbe di comprendere il contenuto dell’atto, ed in particolare del primo motivo d’impugnazione.

1.1. – Come si desume dal combinato disposto dell’art. 137 cod. proc. civ., comma 2, e art. 148 cod. proc. civ., infatti, l’attestazione dell’avvenuta consegna di “copia” dell’atto, risultante dalla relazione di notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario in calce all’originale del ricorso, depositato ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all’originale completo, la cui contestazione richiede pertanto l’impugnazione della predetta attestazione mediante querela di falso (cfr. Cass., Sez. lav., 6 giugno 2011, n. 12197; Cass., Sez. 2^, 4 aprile 2006, n. 7811; Cass., Sez. 3^, 22 giugno 2005, n. 13385).

2. – Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, e segg., degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 e 2697 cod. civ. e degli artt. 6, 13 e 35 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, osservando che, nella liquidazione dell’indennizzo, la Corte d’Appello si è attenuta ai parametri minimi fissati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, senza spiegare perchè ha ritenuto di scarsa rilevanza economica la controversia, che aveva invece ad oggetto una prestazione di elevato valore e destinata al soddisfacimento delle necessità primarie della vita quotidiana.

2.1. – Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali parametri sono stati puntualmente rispettati dalla Corte d’Appello, la quale, anzi, pur avendo accertato un ritardo nella definizione del giudizio inferiore a tre anni, ha assunto quale valore di base, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, l’importo annuo di Euro 1.000,00, superiore a quello ritenuto adeguato dalla Corte EDU, giustificando tale apprezzamento con la non modesta, ma neppure rilevante aspettativa economica connessa alla domanda avanzata nel giudizio presupposto, ritenuta pur sempre fonte di ansia e patema d’animo di una certa intensità.

I ricorrenti si dolgono della mancata considerazione della natura previdenziale della pretesa azionata e del mancato confronto del relativo importo con la loro condizione economica, senza però indicare gli elementi, addotti nel giudizio di merito, dai quali la Corte d’Appello avrebbe dovuto desumere la predetta condizione e la misura delle prestazioni previdenziali richieste nel giudizio presupposto. Il giudizio di comparazione tra l’entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) e la condizione socio- economica della parte richiedente, cui il giudice di merito deve procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di quest’ultima, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU, deve infatti aver luogo pur sempre sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 luglio 2009, n. 17404; 2 novembre 2007, n. 23048), che nella specie non sono state neppure riportate nel ricorso, con la conseguenza che la censura si presenta, sotto tale profilo, priva di autosufficienza.

3. – E’ altresì infondato il secondo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e la violazione la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., art. 92 cod. proc. civ., comma 2, e art. 93 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, affermando che il decreto impugnato, nella parte in cui ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese processuali, sul presupposto della notevole riduzione della somma richiesta, vanifica il riconoscimento dell’indennizzo ed omette di tener conto che essi, oltre ad essere risultati interamente vittoriosi, si erano comunque rimessi alla giustizia ai fini della liquidazione dell’indennizzo.

3.1. – Nel giudizio in esame, promosso con ricorso depositato in data successiva al 1 marzo 2006 ma anteriore al 4 luglio 2009, trova applicazione, ai sensi del combinato disposto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 4, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, l’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo modificato dalla cit. L. n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il quale subordina la dichiarazione di compensazione delle spese processuali alla soccombenza reciproca o alla sussistenza di altri giusti motivi, da indicarsi esplicitamente nella motivazione.

L’espressa enunciazione di tali motivi, individuati dalla Corte d’Appello nell’avvenuto riconoscimento di un indennizzo notevolmente inferiore a quello richiesto dai ricorrenti, appare nella specie sufficiente a sorreggere la decisione, non essendo la compensazione delle spese necessariamente legata alla soccombenza reciproca, e sottraendosi i giusti motivi di cui all’art. 92 cit., a qualsiasi elencazione o catalogazione che non sia meramente esemplificativa.

L’indagine in ordine alla ricorrenza di tali motivi e la valutazione degli stessi sono d’altronde rimesse al giudice di merito, al quale è inibito soltanto di condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa, essendo ogni altra decisione censurabile esclusivamente sotto il profilo dell’illogicità della motivazione, nella specie non ravvisabile, in considerazione dell’avvenuta liquidazione di un indennizzo inferiore alla metà di quello richiesto nell’atto introduttivo del giudizio (Euro 6.000,00 per ciascuno dei ricorrenti) (cfr. Cass., Sez. lav., 6 dicembre 2003, n. 18705; 22 aprile 2000, n. 5305).

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna D.M., D.R., D.D., D.L. e D.G. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 800,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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