Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20722 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S. – V.R. domiciliati in ROMA, via Monte

Zebio 30 presso l’avv. Camici Giammaria con l’avv. Alberto Figone del

Foro di Genova che li rappresentano e difendono giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Interno e Ministero degli Affari Esteri dom.ti in Roma

via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 1982 cron. in data 16.06.2010 della Corte di

Appello di Genova;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 14.07.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’avv. Alberto Figone;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SGROI Carmelo

che ha aderito alla relazione.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il Consolato Italiano in Casablanca respinse la domanda di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare che i coniugi P.S. e V.R. (muniti di idoneità alla adozione internazionale) avevano proposto per il minore S. A. nato in (OMISSIS) ritenendo che l’affidamento in (OMISSIS) ottenuto dalla richiedente con Decreto 24.6.2008 del Tribunale di K’Alat al Saraghina non avesse idoneità al fine divisato; CHE il Tribunale di Genova, adito dagli interessati, con decreto 1.2.2010 ha dichiarato illegittimo il provvedimento ed ordinato il rilascio del visto di ingresso del minore ma il MAE ha proposto reclamo che la Corte di Genova, nel contraddittorio delle parti, ha accolto con decreto in data 16.6.2010; CHE nel motivato provvedimento la Corte di Genova ha negato la sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento tanto nei confronti del cittadino italiano P. quanto nei riguardi della moglie cittadina uruguaiana V., per il primo avendo riguardo alla sua cittadinanza ostativa ai sensi e secondo i principii dettati da Cass. 4868 del 2010, per la seconda in ragione della sua qualità di coniuge del cittadino, richiedente come il primo un ricongiungimento strumentale alla futura adozione e preceduto dalla comune dichiarazione di idoneità, ricongiungimento escluso alla stregua delle norme menzionate dalla Corte di legittimità nè prospettabile essendo una esecuzione in Italia della L. n. 218 del 1995, ex art. 65 del provvedimento del Tribunale del Marocco (esecuzione contraria, per le dette ragioni, all’ordine pubblico italiano); CHE per la cassazione di tale decisione i coniugi P. e V. hanno proposto ricorso articolando due motivi nell’atto notificato il 10.12.2010 al quale si è opposto il Ministero degli Affari Esteri con controricorso del 24.1.2011; CHE appare al relatore evidente la infondatezza manifesta del ricorso (art. 360 bis c.p.c., n. 1), nessuna ragione essendo stata addotta che valga a contestare l’esatto decisum della Corte territoriale correlativamente inducendo a mutare l’indirizzo assunto, dal pur richiamato pronunziato di Cass. 4868 del 2010 la cui massima ufficiale recita:

Il vincolo di protezione materiale ed affettiva derivante dalla “(OMISSIS)” non costituisce presupposto idoneo a giustificare l’ingresso in Italia di un minore straniero affidato ad un cittadino italiano in virtù del predetto istituto, non essendo applicabile la disciplina del ricongiungimento familiare di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 dettata a beneficio del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante, ma quella di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE, riguardante l’ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari (anche stranieri) nel territorio degli Stati membri, la quale, tuttavia, include nella nozione di “familiare”, oltre al discendenti diretti del cittadino o del suo coniuge, soltanto i minori che fanno ingresso in Italia ai Fini dell’adozione internazionale; nè l’art. 29 cit. può essere interpretato estensivamente ai sensi del D.Lgs. n. 286 cit., art. 28, comma 2, il quale, nel consentire l’applicazione delle norme più favorevoli, si riferisce esclusivamente a quelle che disciplinano le modalità del ricongiungimento.

CHE non diversa sorte devesi riservare alla posizione della V. la quale, pur ove non avesse acquisito la cittadinanza italiana, permanendo nella propria cittadinanza uruguaiana, sarebbe nondimeno familiare-coniuge di cittadino dell’UE (D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 2, comma 1, lett. B, n. 1 non modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008) il cui status “circolatorio” viene interamente regolato da predetto decreto del 2007 con l’attribuzione dei pieni diritti di cui agli artt. 14 e 17 ed il cui diritto a ricongiungimento con i propri familiari residenti all’estero viene regolato solo dalle norme del 2007 (del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 2 ed art. 29, comma 5); CHE quanto alla censura afferente la denegata esecuzione della L. n. 218 del 1995, ex art. 65 del provvedimento del tribunale del Marocco, la Corte di merito ha ben ravvisato la contrarietà all’ordine pubblico interno di siffatta esecuzione per le ragioni espresse nella pur richiamata pronunzia 4868/2010 di questa Corte ed in forza della cogenza – con riguardo alla posizione del cittadino italiano e del suo coniuge – delle norme sulla adozione di cui alla L. n. 184 del 1983, della quale è stata affermata, e viene qui ribadita, la assoluta ragionevolezza sul piano dei valori costituzionali; CHE, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato manifestamente infondato.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio pienamente condivide quanto esposto in relazione, in puntuale continuità con quanto affermato da questa Corte al proposito (da ultimo in Cass. 25561 del 2010): le osservazioni critiche contenute nella memoria finale dei ricorrenti (pagg. da 11 a 14) si fondano su ipotesi di una generica rivisitazione dei limiti della adozione internazionale onde dare ingresso ad ipotesi “intermedie” quale quella prospettata in ricorso. La tesi appare priva di alcuna plausibilità e pertanto si rigetta il ricorso (compensando le spese, stante la delicatezza della condizione personale).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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