Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20704 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E., D.P., C.M.,

P.A.M., T.D., M.P.,

S.V., F.V., M.R., S.

G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERGAMO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIANNINI PATRIZIA, che li rappresenta

e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto R.G. 50371/07 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11.5.09, depositato il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Patrizia Giannini che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Gli odierni ricorrenti avevano proposto ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedendo la liquidazione di un’indennità di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, in relazione a un processo iniziato dinanzi al TAR del Lazio nel dicembre 1998 e che asserivano ancora pendente al momento della proposizione della domanda. La Corte d’appello, ritenuto che gli attori non avevano provato la pendenza del giudizio al momento della proposizione della domanda o il mancato decorso del termine di sei mesi dalla definizione del giudizio, come richiesto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 con decreto depositato il 3 novembre 2009, dichiarò inammissibili le domande. Il decreto è stato impugnato dai ricorrenti, che hanno dedotto la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 avendo essi dato la prova documentale della pendenza del giudizio dinanzi al TAR al momento della proposizione della domanda, non dovendo essere data altresì, come sembrerebbe avere ritenuto la Corte d’appello, della sua pendenza al momento della decisione.

Il ricorso appare manifestamente fondato in relazione ai documenti prodotti nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello e si ravvisano pertanto le condizioni per la sua fissazione per l’esame in camera di consiglio”.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso la proposta del relatore, risultando dagli atti che dagli attori era stata data la prova della pendenza del ricorso dinanzi al TAR al momento della proposizione dei ricorsi alla Corte d’appello (da essa successivamente riuniti), con la loro conseguente ammissibilità ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4;

che, pertanto, il ricorso a questa Corte va accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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