Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20631 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 07/10/2011), n.20631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.L. e O.R., elett.te dom.ti in Roma Via Zenodossio

258, presso lo studio dell’avv.to Carlo Panariti, rappresentati e

difesi dall’avvocato BONISTALLI Maurizio, per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. e F.B., elett.te dom.ti in Roma, Via

degli Scipioni 94, presso lo studio dell’avv.ta FIORE Giovanna che li

rappresenta e difende unitamente all’avv.to Sergio Guidotti giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

Calzaturificio Mano di Novelli Luigi & C. s.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 787/06 del Tribunale di Pisa, sezione civile,

emessa il 12 luglio 2006, depositata il 18 luglio 2006, R.G. n.

1452/06;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 29 marzo 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Paolo Panariti (con delega) per la parte ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso con condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione per cassazione ex art. 111 Cost., del provvedimento di rigetto emesso, dal Tribunale di Pisa, in sede di reclamo avverso l’ordinanza dichiarativa dell’avvenuta estinzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso il 4 agosto 2004 (per la somma di 285.000.000 Euro) su ricorso di M.M. e F.B. nei confronti di N.L. e O.R..

Nel predetto procedimento di opposizione veniva chiamata in causa su richiesta degli opposti la s.n.c. Mano di Luigi Novelli & C.. Quindi, all’esito della prima udienza di comparizione, veniva pronunciata ordinanza che disponeva il mutamento del rito in relazione all’oggetto del giudizio consistente in rapporti societari fra le parti e la cancellazione della causa dal ruolo. Gli opponenti N.L. e O.R. riassumevano la causa in data 5 ottobre 2005 e si costituivano in giudizio il 2 ottobre 2005. Gli opposti M.M. e F.B. eccepivano la avvenuta estinzione del giudizio per tardiva riassunzione e costituzione degli opponenti.

Il giudice relatore pronunciava quindi l’ordinanza di estinzione oggetto del reclamo al Tribunale di Pisa che lo ha respinto affermando che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo rientrante nell’ambito applicativo del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, l’opponente deve costituirsi entro cinque giorni dalla notifica della citazione, a pena di estinzione del giudizio (D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 13, comma 1) mentre, nella specie, la costituzione a seguito della riassunzione da parte degli opponenti N.L. e O. R. era avvenuta oltre tale termine.

Ricorrono per cassazione ex art. 111 Cost., N.L. e O. R. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 2, comma 3, e art. 3, comma 1, e art. 13, comma 1.

I ricorrenti pongono alla Corte il seguente quesito di diritto: se la disposizione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 13, comma 1, concernente l’estinzione del procedimento in caso di violazione dei termini di cui all’art. 3, debba applicarsi anche al caso di cui all’art. 1, comma 5, ovvero a seguito di ordinanza di mutamento del rito.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 2, comma 3.

I ricorrenti pongono alla Corte il seguente quesito di diritto: se la disposizione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 2, comma 3, concernente il dimezzamento dei termini in caso di opposizione, a norma dell’art. 645 c.p.c., debba applicarsi anche al caso in cui l’ordinanza di mutamento del rito segua la prima udienza di comparizione e intervenga pertanto nella fase a cognizione piena.

Si difendono con controricorso M.M. e F. B. ed eccepiscono preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la soggezione della pronuncia di rigetto del reclamo emessa dal Tribunale di Pisa agli ordinari mezzi di impugnazione e quindi all’appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. è fondata.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez, 1^, n. 14889 del 22 ottobre 2002, Cass. civ., sez. 1^, n. 8092 del 28 aprile 2004 e Cass. civ. sez. 3^, n. 13760 del 14 giugno 2006) ha chiarito come l’ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica che dichiara l’estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale ai sensi dell’art. 308 cod. proc. civ., comma 2, respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello.

La pronuncia conserva, invece, la sua natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Nessun argomento contrario a tale giurisprudenza è desumibile quanto al rito societario nè dal carattere speciale di tale rito, nè dalla sua conformazione in termini di maggiore speditezza rispetto al procedimento di cognizione ordinaria. Il carattere di specialità del rito non incide infatti sulla natura della cognizione che si realizza nella materia dei rapporti societari e che ha lo stesso carattere di pienezza di quella ordinaria. La speditezza del rito si realizza specificamente sul terreno istruttorio e non comporta la possibilità di derogare al normale regime dei mezzi di impugnazione in assenza di una scelta in tal senso da parte del legislatore.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari e Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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