Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20500 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20023/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

KOINE’ SOCIETA’ COOPERATIVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato LACAGNINA Mario, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERLI VINCENZO giusta

procura a margine della terza pagina del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 10/03/09, depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito l’Avvocato Lacagnina Mario, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“CoN sentenza n. 42/35/08 la CTR della Lombardia – in riforma della sentenza di prime cure – accoglieva l’appello proposto dalla Koinè Società Cooperativa ritenendo tempestiva, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso la cartella di pagamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis – emessa nei suoi confronti a titolo di IRAP ed IVA per l’anno 2003 – e reputando fondata, nel merito, l’impugnativa proposta da detta società. Il giudice di appello riteneva, invero, l’atto impositivo affetto da nullità, poichè emesso in violazione del diritto di difesa della contribuente, atteso che la cartella di pagamento non conteneva riferimento alcuno, nella motivazione dell’atto, al diniego dell’istanza di condono, proposta dalla Cooperativa Koinè ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.

Avverso la sentenza n. 42/35/09 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. La cooperativa contribuente ha replicato con controricorso.

Il proposto ricorso appare manifestamente infondato, in relazione ad entrambe le censure proposte dall’ amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne la pretesa intempestività del ricorso introduttivo proposto dalla Cooperativa Koinè avverso la cartella di pagamento, va osservato, infatti, che del tutto corretta si palesa la decisione di appello, laddove ha ritenuto che fosse onere dell’Ufficio provare l’avvenuta, rituale, notifica dell’atto impositivo, ai fini del riscontro della tempestività dell’impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, quando il ricorrente deduca – come nel caso di specie – che la tardività del ricorso è dipesa dall’omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 2691 c.c., non è suo onere fornire la prova negativa dell’omessa notifica, ma incombe alla controparte, la quale eccepisca l’inosservanza del termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell’atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (Cass. 17387/09).

Sicchè del tutto correttamente, tenuto conto della mancata produzione, da parte dell’Ufficio, della relata di notifica della cartella di pagamento, la CTR ha ritenuto tempestiva l’impugnazione proposta dalla cooperativa ricorrente.

Del pari infondato si palesa, peraltro, il secondo motivo di ricorso, con il quale l’amministrazione si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto affetto da nullità l’atto impositivo, la cui motivazione non conteneva riferimento alcuno al diniego dell’istanza di condono proposta dalla contribuente L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, limitandosi a dare atto del mancato versamento di somme per IVA ed IRAP relative all’anno 2003. Va osservato, infatti, al riguardo, che la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. E se tale motivazione può essere assolta mediante richiamo “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, è tuttavia necessario che tale atto siano comunque specificamente indicati gli estremi, affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 (Cass. S.U. 11722/10, Cass. 26330/09).

Ne discende, con riferimento al caso concreto, che la cartella di pagamento, in quanto costituente il primo ed unico atto impositivo portato a conoscenza della contribuente, e conseguente all’omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta ed al mancato adempimento del condono richiesto, avrebbe dovuto contenere la specifica indicazione anche del provvedimento del diniego dell’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, e dei relativi estremi.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., mentre l’amministrazione ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria. Ed invero, va ulteriormente ribadito che l’onere della prova della rituale notifica dell’atto di impositivo, ai fini del riscontro della tempestività dell’impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, incombe sull’Ufficio, e che la cartella esattoriale, che costituisca il primo atto di esercizio della pretesa tributaria da parte dell’ente impositore, deve contenere gli estremi del provvedimento di diniego dell’istanza di condono proposta dal contribuente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, costituente il presupposto dell’imposizione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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