Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20556 del 06/10/2011
Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20556
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.V.R., + ALTRI OMESSI
con domicilio eletto in Roma, Via
Andrea Doria n. 48, presso l’Avv. ABBATE Ferdinando Emilio che li
rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma n. 2953
cron. depositato il 14 maggio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento
parziale del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 7.000,00 per ciascuna per anni sette di ritardo, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al TAR del Lazio e quindi avanti al Consiglio di Stato e durato complessivamente dodici anni.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
Il P.G. ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello riconosciuto gli interessi dalla data della pronuncia è infondato. Il giudice del merito ha riconosciuto in realtà anche gli interessi dalla data della domanda ritenendoli inglobati nella liquidazione di Euro 1.000,00 per anno di ritardo.
Poichè non è stata sottoposta a censura tale liquidazione nella misura in cui, detraendo gli interessi, l’importo residuo sarebbe stato, in tesi, inferiore al dovuto, la pronuncia non si presta ad ulteriori censure.
Il secondo motivo con il quale si denuncia violazione di legge per avere il giudice di merito liquidato i diritti ed onorari senza tener conto che gli stessi dovevano essere calcolati per ciascuno dei ricorsi riuniti solo in sede di discussione è infondato alla luce della giurisprudenza della Corte secondo la quale la circostanza che tutti i ricorrenti siano stati parte nello stesso processo presupposti e che presentino distinti ricorsi per il riconoscimento dell’equo indennizzo costituisce abuso del processo che giustifica la liquidazione come se fosse stato presentato un unico ricorso cumulativo (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10634).
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011