Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20404 del 05/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12308/2010 proposto da:
P.V. (minore) nella persona del suo curatore speciale
A.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MICELI Maria Beatrice, giusta mandato speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.D., PROCURATORE GENERALE PRSSO la CORTE d’APPELLO di
PALERMO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 16/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
5/03/2010, depositata il 17/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha
concluso per il rinvio del ricorso alla P.U..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha dichiarato l’adottabilità del minore P.V..
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza 17/03/2010, ha accolto l’impugnazione dei genitori P.D. e A.A., revocando l’adottabilità dello stesso.
Ricorre per Cassazione il curatore del minore.
La Corte di Appello sembra ipotizzare che una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero, non confortata da ulteriori elementi obbiettivi, sia idonea alla revoca della adottabilità (v., in contrasto con tale assunto la giurisprudenza consolidata di questa Corte: tra le altre, Cass. N. 16795 del 2009).
Il ricorrente richiama vari passi di due CTU e del supplemento di consulenza, in apparente radicale contrasto con quanto indicato e statuito dal Giudice a quo.
Va pertanto accolto il ricorso per manifesta fondatezza, cassata la sentenza impugnata con rinvio, alla Corte di Appello, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011