Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20361 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

sul regolamento di competenza iscritto al n. 10196 del Ruolo Generale

degli affari civili dell’anno 2010, sollevato nel procedimento

iscritto al n.ro R.G. 20262/09 del TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI

GOTTO, sezione distaccata di Lipari, che ha dichiarato la propria

incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di

Messina, con ordinanza del giudice unico del 19 aprile 2010 che, a

seguito della declaratoria di incompetenza per materia del Tribunale

regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Palermo

che, con la sentenza n. 925 del 28 maggio 2009, aveva affermato la

competenza del giudice ordinario, senza individuare quale fosse

quello che per territorio, ha ritenuto che l’atto di citazione

notificato il 29 novembre 2002 da:

L.P.F. al Condominio (OMISSIS), con cui era domandato

il riconoscimento della libera disponibilità di un pozzo esistente

su un fondo dell’attore e l’accertamento negativo di una servitù a

favore del convenuto transito di terzi sul fondo attoreo e sulle

riconvenzionali finalizzate alla declaratoria di una servitù di

acquedotto, elettrodotto e di passaggio coattivo, ritenendo

competente il foro della pubblica amministrazione (art. 25 c.p.c.).

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“FATTO : Viene sollevato di ufficio dal Tribunale indicato in epigrafe regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., premettendo che: a) con citazione del 2002 L.P.F. aveva agito dinanzi al detto ufficio giudiziario in negatoria servitutis, per far dichiarare l’inesistenza di una servitù di attingimento d’acqua ad un pozzo sito in un fondo di sua proprietà, in favore del Condominio (OMISSIS) e che, su tale domanda, detto tribunale aveva dichiarato la sua incompetenza a favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 3 gennaio 2006: che con ricorso del 23 giugno 2004 al Tar Sicilia, sezione di Catania, lo stesso L.P. aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del Genio civile di Messina, con cui l’indicato condominio era stato autorizzato a sfruttare le acque del pozzo nel terreno di sua proprietà e l’adito giudice aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore di quella del Tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia sulla impugnazione del provvedimento autorizzativo; c) con sentenza del 28 maggio 2009, il Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Palermo ha negato la sua giurisdizione sulla richiesta di annullamento dell’autorizzazione del Genio civile, avendo giurisdizione su di essa il solo Tribunale superiore in unico grado, affermando che, sulle domande privatistiche di negatoria della servitù del L.P. nei confronti del condominio e sulle riconvenzionali di detto convenuto tese a far dichiarare la servitù d’acquedotto, di elettrodotto e di passaggio coattivo, era competente il solo giudice ordinario, così individuando la competenza per materia ma non quella territoriale dell’A.G.O. Il tribunale in epigrafe indicato ha sollevato il conflitto negativo di cui sopra in rapporto alla sua incompetenza per territorio, rilevando che, con la riassunzione della causa per effetto della decisione del TRAP per la Sicilia, l’attore aveva convenuto in giudizio dinanzi al giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione di Lipari, tutte le parti delle cause che precedono e in particolare, anche l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana e il Genio civile di Messina e che l’Avvocatura dello Stato, costituendosi, aveva eccepito la competenza per territorio in via inderogabile del solo tribunale nel cui circondario era la sua sede, cioè del c.d. foro erariale ai sensi dell’art. 25 del c.p.c. Ha ritenuto il giudice unico della sezione distaccata di Lipari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che l’eccezione che precede era fondata, proponendo il presente regolamento di competenza di ufficio, ritenendosi incompetente a decidere su tale domanda sulla quale deve pronunciarsi il Tribunale di Messina nel cui circondario ha sede l’avvocatura distrettuale dello Stato.

Il relatore ritiene che nella fattispecie è applicabile la previsione di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6, comma 1, per il quale, allorchè vi sia una pluralità di cause in una delle quali è parte un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 33 c.p.c. la competenza spetta al tribunale o alla Corte d’appello del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d’appello, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (Cass. 3 settembre 2004 n. 17880, ord. 5 dicembre 2002 n. 17311, tra altre). Correttamente quindi il giudice unico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha prospettato di dovere negare la sua competenza territoriale a favore di quella del foro erariale, cioè del Tribunale di Messina a seguito della tempestiva eccezione dell’Avvocatura dello Stato che ha dedotto l’eccezionale potere di cognizione del giudice ordinario territorialmente competente, per le cause il cui foro di cognizione sia da identificare in quello di cui all’art. 25 c.p.c. che, nella fattispecie, è stato esattamente individuato nel giudice unico presso il Tribunale di Messina, nel cui circondario ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato.

Deve quindi ritenersi applicabile la giurisprudenza indicata e il relatore opina che il sollevato regolamento di ufficio vada accolto perchè manifestamente fondato, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Messina; chiede pertanto che il Presidente fissi l’adunanza in camera di consiglio per la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 4 e 5”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, in rapporto al regolamento di ufficio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

2. Il regolamento deve quindi essere accolto, negandosi la competenza per territorio della sezione distaccata di Lipari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dichiarandosi quella del Tribunale di Messina, quale ufficio nella cui circoscrizione è sita l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che deve difendere le parti pubbliche coinvolte nel processo.

Nulla deve disporsi sulle spese nel presente procedimento incidentale del quale nessuna responsabilità può addebitarsi ad alcuna delle parti della controversia principale, essendo derivata dalla incompletezza della sentenza del Tribunale regionale delle acque presso la Corte d’appello di Palermo, la pronuncia che ha dato luogo al presente conflitto di competenza per territorio.

PQM

La Corte accoglie il regolamento di competenza di ufficio, sollevato ai sensi dell’art. 45 c.p.c. dal giudice unico presso la sezione distaccata di Lipari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dichiara competente sulla domanda di L.P.F., il Tribunale di Messina, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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