Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20208 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9348/2009 proposto da:
A.M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato GRILLO MARIA
CRISTINA, rappresentata e difesa dagli avvocati CARRUBBA Alessandro,
DE LUCA PIETRO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.A. (OMISSIS), S.M.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. CARUSO MESSINEO
Felice, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controrscorrenti –
avverso la sentenza n. 583/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
16.4.08, depositata il 28/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.
Il Collegio:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con atto notificato il 20 aprile 2009, A.M.C. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Catania il 28 aprile 2008;
rilevato che con atto datato 4 marzo 2011, depositato il 12 novembre 2011, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che i resistenti e il loro difensore hanno sottoscritto la rinuncia per accettazione e hanno espressamente accettato la compensazione delle spese di lite.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che vi è quindi motivo per dichiarare l’estinzione conseguente alla rinuncia, senza che vi sia luogo a provvedere sulle spese di lite;
Visto l’art. 390 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011