Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19977 del 29/09/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19977
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO BIANCO E BRUNO IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3 7/2 008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO del 3/04/08, depositata il 13/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza n. 37/28/08 in data 3-4-2008, depositata in data 13-6-2008, cha accoglieva l’appello del Consorzio Bianco e Bruno in liquidazione avverso la sentenza della CTP di Torino che aveva respinto il ricorso del Consorzio avverso l’avviso di accertamento per IVA, IRPEG, IRAP dell’anno 2001 emesso sul presupposto, tra l’altro, di fatturazione di operazioni inesistenti e di costi di trasporto e magazzinaggio ritenuti indeducibili.
Con il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione della sentenza sul primo punto in quanto la CTR aveva addotto quale carenza dell’accertamento il mancato ricorso ad ispezione contabile della ditta verificata asserendo che il mero richiamo alla assenza di struttura operativa della società apparentemente fornitrice non era elemento sufficiente a sorreggere l’accertamento, e così pure il fatto che la stessa avesse presentato la dichiarazione IVA solo successivamente alla verifica che era valutabile solo quale violazione in capo alla medesima e non quale indizio di fatturazione fittizia.
Con il secondo assume analogo vizio di motivazione sul secondo punto in quanto la CTR aveva accolto il gravame della contribuente affermando che il contratto di trasporto e magazzinaggio non necessitava di forma scritta, e pertanto la carenza di prova documentale lamentata dall’Ufficio ed in base alla quale era stata operata la ripresa era irrilevante.
I motivi sono inammissibili. Infatti le doglianze esposte hanno rilievo non in relazione alla sufficienza e concludenza in sè della motivazione addotta dalla CTR alla base del suo convincimento, che si evince chiaramente e come tale non è censurabile in sede di legittimità, bensì sulla violazione dell’onere della prova, che la CTR in entrambi i casi riferisce all’Ufficio e non al contribuente.
Tale assunto, che costituisce il presupposto sulla base del quale si reggono le censure in tema di motivazione, basate sull’assunto che il giudice di appello non avrebbe dovuto valutare la sufficienza o meno delle prove proposte dall’Ufficio, ma di quelle portate dal contribuente cui secondo la Agenzia e contrariamente all’assunto della CTR spettava l’onere relativo, costituisce vizio di violazione di legge (art. 2697 c.c.) e come tale deve essere espressamente formulato”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;
nulla per le spese, in mancanza di costituzione della Agenzia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011