Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19844 del 28/09/2011
Cassazione civile sez. I, 28/09/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 28/09/2011), n.19844
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 22
dicembre 2008. nel procedimento n. 649/08 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in
data 26 gennaio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, Dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE, A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati:
RITENUTO CHE:
1. R.F. ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 22 dicembre 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;
1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese:
2. il ricorso per cassazione appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2 avendo il ricorrente provveduto a depositare copia autentica di un decreto diverso da quello impugnato con il ricorso medesimo;
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 2. si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli arti. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) rilevato che il Ministero intimato ha depositato controricorso riferito a ricorso proposto da una differente parte ricorrente ( R.L. anzichè R.F.) e riguardante un diverso decreto della Corte di appello di Napoli (relativo al procedimento n. 3197/08 R.G.A.D. in luogo del procedimento n. 649/08 R.G.A.D.) e da ritenersi pertanto inammissibile; osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione in attiõ;
ritenuto che:
in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, avendo il ricorrente depositato copia autentica del decreto relativo al giudizio davanti alla Corte di appello di Napoli n. 1989/08, diverso da quello impugnato con il ricorso medesimo e relativo al giudizio n. 649/08 davanti alla stessa Corte; che nulla, deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimalo svolto rituali difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011