Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19600 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.Z.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso l’avvocato LUCIA MANDRA’,

rappresentata e difesa dall’avvocato BELLIAZZI ANTONIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.V. (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 1236/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza n. 1236 depositata il 19 marzo 2008, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma di precedente decisione del Tribunale di Latina che aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi R.V. e D.Z.C., ha revocato l’obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie separata ed ha stabilito a suo carico l’assegno di mantenimento dei tre figli nell’importo complessivo di Euro 500,00 mensili.

Avverso la statuizione ricorre per cassazione la D.Z. con due mezzi, cui l’intimato non ha resistito. Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 433 c.c., la ricorrente richiama l’obbligo del coniuge, che svolge attività libero professionale documentalmente provata, a provvedere al suo mantenimento essendo priva di adeguati redditi propri. Chiede di affermare il principio secondo cui il coniuge che dimostri l’assenza di proprie adeguate risorse patrimoniali ha diritto al mantenimento.

Priva di qualsiasi argomentazione esplicativa, la censura evoca e quindi invoca l’applicazione di un principio di diritto del tutto avulso dalla fattispecie concreta di cui non riproduce tratti ed elementi. Connotato da assoluta genericità, il motivo deve perciò dichiararsi inammissibile.

Analoga sorte merita il secondo motivo che, parimenti generico, ascrive vizio di motivazione in relazione all’omesso esame della documentazione versata in atti di cui nè indica nè tanto meno riproduce il contenuto in palese violazione del principio di autosufficienza che assiste il ricorso per cassazione.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio,stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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