Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19604 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 01/07/2011, dep. 26/09/2011), n.19604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO FILIPPO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso l’avvocato CHIAZZA

ANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALOSI

PIETRO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

16/05/2008; N. 897/07 R.G. aff. Cam. Cons.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 9 novembre 2007, il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile il ricorso col quale S.C. aveva chiesto che venisse inserito un correttivo pari ad una maggiorazione del 35% dell’assegno divorzile, rivalutato in base agli indici ISTAT, disposto, in suo favore ed a carico dell’ex marito, con decreto della Corte d’Appello di Palermo n. 633/2005,e condannava la ricorrente al pagamento. Dopo aver dato atto dell’intervenuta sospensione del procedimento, essendo pendente innanzi a questa Suprema Corte il giudizio d’impugnazione avverso il predetto decreto 633/2005, i primi giudici, avevano ritenuto di poterlo ugualmente definire, nonostante quella decisione non fosse ancora intervenuta, ed erano pervenuti alla declaratoria d’inammissibilità in quanto la richiesta di modifica del criterio dell’adeguamento della misura dell’assegno integrava ontologicamente un’istanza di aumento dello stesso, non essendo possibile scindere la misura dell’assegno da quella relativa al criterio di adeguamento, tenuto conto anche che non era possibile chiedere la rivalutazione secondo criteri diversi rispetto a quelli individuati dall’ISTAT, i cui indici erano stati indicati dalla giurisprudenza come i più idonei per la rivalutazione dei crediti risarcitori. Avverso tale decreto, proponeva reclamo S. C., con ricorso depositato il 24.11.2007, insistendo nella domanda volta all’incremento del 35% – pari ad Euro 719,81 – dell’assegno corrisposto alla data del giugno 2006.

La reclamante affermava che tale domanda “non aveva ad oggetto la revisione dell’originaria misura dell’assegno, nè tanto mento, come erroneamente affermato dal Collegio, “l’inserimento di un meccanismo di adeguamento diverso (e maggiore) dall’indice ISTAT F.O.I.” bensì l’introduzione – limitatamente ad una parte dell’assegno – di un coefficiente di correzione nella formula matematica usualmente adottata per il calcolo di una somma da rivalutare sulla base dell’indice ISTAT”. La S. aggiungeva che detto indice “a seguito della sopravvenienza della divisa Euro in Italia, non era stato più idoneo a rappresentare l’incremento dei prezzi dei beni e servizi propri di chi conduce un tenore di vita decisamente alto (indubbiamente dissimile dalle famiglie di operai ed impiegati)” ed evidenziava che l’operazione di correzione richiesta andava effettuata una sola volta; in quanto “una volta corretta (con il detto coefficiente) questa sarà la nuova somma – base di riferimento da rivalutare automaticamente negli anni successivi in base all’indice ISTAT”.

La reclamante sottolineava, infine, la contraddittorietà tra il provvedimento di sospensione del procedimento e la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, e chiedeva, in subordine, che il procedimento venisse sospeso, in attesa della definizione di quello pendente in Cassazione.

Instauratosi il contraddittorio, B.S. proponeva reclamo incidentale perchè, in via gradata, venisse dichiarata la litispendenza o la continenza tra il procedimento di reclamo e quello pendente innanzi alla Suprema Corte, chiedendo, nel merito, la conferma del decreto impugnato.

La Corte d’appello di Palermo, con decreto in data 16.4.08, rigettava il reclamo della S. e quello incidentale del B..

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la S. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il B..

Il collegio ha optato per la motivazione sintetiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi proposti la ricorrente si duole sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio motivazionale del fatto che la Corte d’appello abbia negato la possibilità di adeguare l’assegno in ragione dell’aumento del costo della vita, superiore a quanto rilevato dagli indici Istat, conseguente alla entrata in vigore dell’euro e che non abbia in alcun modo motivato circa l’effetto che detto evento ha avuto sul proprio reddito e su quello dell’ex coniuge.

La motivazione fornita dal decreto impugnato,che ha confermato la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza emessa dal tribunale, è la seguente.

La S. “dolendosi dell’insufficienza del meccanismo di adeguamento automatico previsto dal decreto n. 633/2005 della parte dell’assegno finalizzato, a suo dire, a consentirle di mantenere l’elevato tenore di vita ha chiesto un incremento della percentuale di adeguamento onde ottenere, in aggiunta all’assegno ed alla rivalutazione già disposte in suo favore,’ulteriore somma pari al 35% di detto totale.

Ora le modalità mediante le quali tale aumento è stato richiesto non valgono di certo a mutare l’essenza di siffatta istanza – volta appunto ad ottenere maggior denaro per poter mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio – che involge ,proprio,e nonostante le diverse affermazioni della S., la congruità dell’assegno disposto col menzionato decreto n. 633/2005, impugnato nella competente sede”.

Ciò risulta ancora più evidente ove si consideri che la circostanza allegata a sostegno dell’introduzione dell’invocato “correttivo” (chiesto con decorrenza giugno 2006) e, cioè, l’entrata in vigore dell’Euro e la conseguente erosione del potere d’acquisto della moneta, non compensata dalla rivalutazione Istat, non può considerarsi nuova, e ciò in quanto la nuova divisa era già in uso alla data del 2 marzo 2005 in cui fu depositato il decreto che riconobbe e quantificò l’assegno divorzile e determinò il meccanismo d’adeguamento di cui si denuncia l’insufficienza”.

Tale motivazione va interpretata nel senso che la Corte d’appello, nel confermare il provvedimento d’inammissibilità dell’istanza emanato dal tribunale, ha ritenuto che la domanda, costituendo una richiesta di aumento dell’assegno divorzile, doveva essere proposta nel giudizio di richiesta di revisione dell’assegno divorzile all’epoca della emanazione della sentenza ancora pendente innanzi a questa Corte. Tale ratio decidendi si rifà implicitamente alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che non solo il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio, ma che anche il giudice del rinvio, a sua volta nel rispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente, deve procedere a tale valutazione. (Cass 1824/05; v.

analogamente per il giudizio di separazione Cass 16398/07). Il che comporta che pendendo un giudizio per il riconoscimento o l’adeguamento dell’assegno divorzile, non è possibile instaurarne un secondo finchè il primo non sia definito.

Corretta o meno che sia stata nel caso concreto (in cui il giudizio antecedente pendeva innanzi a questa Corte di cassazione) l’applicazione del principio dianzi indicato, osserva la Corte che la descritta ratio decidendi non risulta in alcun modo censurata dalla ricorrente con i motivi proposti e conseguentemente non risulta alcunchè di tale doglianza nei relativi quesiti.

In particolare, il primo quesito relativo al primo motivo è del tutto inconferente con le questioni controverse,ponendo la generica domanda se l’assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale – alimentare, abbia anche quella di assicurare il mantenimento di un tenore di vita adeguato al pregresso standard economico – sociale.

Il secondo quesito concerne la questione se, a seguito di un evento straordinario sopravvenuto quale l’entrata in vigore dell’euro con la conseguente perdita di capacità d’acquisto della moneta, sia proponibile istanza di revisione L. n. 898 del 1970, art. 9 ma non propone in alcun modo il quesito se la detta istanza sia proponibile in pendenza del giudizio di riconoscimento o di adeguamento dell’assegno/divorzio.

Il primo motivo di ricorso è pertanto inammissibile, restando assorbito il secondo.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

Si dispone ,ai sensi dell’art 52 d.lgs 196/03, che in caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti e degli altri soggetti citati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1300,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Si dispone l’osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011 Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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