Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19432 del 23/09/2011
Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 23/09/2011), n.19432
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Ovidio 32,
presso lo studio degli avv.ti D’ALESSIO Antonio e Giancarlo Viglione,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Viscardi e Stefania
Pontradolfi, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
e domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte di Appello di Salerno, sezione civile,
emesso il 12 febbraio 2008, depositato il 7 agosto 2008, R.G. n.
574/07;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 aprile 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo
di ricorso. Inammissibili il secondo e terzo.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
M.C. ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Salerno che, pronunciandosi sulla sua domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la irragionevole durata del processo avente ad oggetto l’impugnazione davanti al T.A.R. di un provvedimento amministrativo ritirato in autotutela dalla amministrazione dopo due mesi dalla proposizione del ricorso, ha respinto la domanda;
il ricorrente si affida a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria deducendo: a) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè dell’art. 6 paragrafo 1 della C.E.D.U.; b) insufficiente e contraddittoria motivazione; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;
si difende con controricorso il Ministero che eccepisce l’inerzia del M. manifestatasi nel non richiedere la fissazione dell’udienza di discussione del suo ricorso davanti al T.A.R. al fine di decidere sulle spese del giudizio una volta cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia sul provvedimento su cui era stata immediatamente esercitata l’autotutela da parte della p.a.;
– la Corte, riunita in Camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
– il ricorso, a parte il rilievo della fondatezza della posizione difensiva del Ministero controricorrente, è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla controversia, per mancata formulazione dei quesiti di diritto e della indicazione del fatto decisivo della controversia sul quale la motivazione è stata omessa o illogica ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011