Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19497 del 23/09/2011
Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19497
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.M. (OMISSIS), G.D.
(OMISSIS), G.M. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BITOSSI 34, presso lo
studio dell’avvocato MARCHI UGHETTA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
R.F.;
– intimato –
sul ricorso 4946-2006 proposto da:
R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DONATI FRANCESCA;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
G.M. (OMISSIS), G.D.
(OMISSIS), A.M. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BITOSSI 34, presso lo
studio dell’avvocato MARCHI UGHETTA, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 378/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 18/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/07/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che con atto depositato il 7-7-2011, sottoscritto anche dai rispettivi difensori, A.M., G.D. e G. M. hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 378/2004, emessa dalla Corte di Appello di Trento nella causa civile n. R.G. 15/2004, e R. F. ha dichiarato di rinunciare al controricorso;
rilevato che con lo stesso atto le parti hanno dichiarato di accettare le relative rinunce;
ritenuto, pertanto, che ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del processo di cassazione e che, in considerazione dell’adesione alle dichiarazioni di rinuncia, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011