Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19170 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. II, 20/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21213/2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ERCOLANI Barbara giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20307/2008 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.A. nel 2001 agiva con successo davanti al gdp di Bologna, nei confronti di L.G., per farle inibire atti emulativi in ambito condominiale, con condanna al risarcimento del danno.

L’appello, proposto dalla L. avverso la sentenza resa il 25 ottobre 2005, veniva dichiarato inammissibile sul rilievo, eccepito dalla resistente C., che la controversia rientrava nella cognizione di equità del giudice onorario.

Il tribunale, con sentenza 22 ottobre 2008, riteneva che il valore della domanda, volta a un “non tacere”, dovesse stimarsi pari a L. 500.000, cioè al risarcimento richiesto con la seconda domanda.

Affermava quindi che il cumulo non superava il valore di L. un milione.

Ravvisava giusti motivi per la compensazione delle spese.

Avverso questa statuizione insorge la ricorrente con un motivo, che espone violazione di legge. La L. è rimasta intimata.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata. Il tribunale di Bologna, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla L., ha compensato le spese di lite, “in considerazione del motivo preliminare di rito e della particolare natura dei fatti di causa”.

Fondatamente la ricorrente denuncia questa decisione, lamentando che sia stato in tal modo violato il disposto degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e art. 11 disp. att. c.p.c..

Infatti il tribunale ha reso una motivazione soltanto apparente, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, che, nel testo ratione temporis applicabile, prevedeva che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, “se vi.

è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.

Tale esplicita motivazione non vi è, atteso che il motivo di inammissibilità dell’appello era oggetto della vittoriosa eccezione dedotta in quella sede dalla odierna ricorrente e quindi contraddiceva la ipotesi dei giusti motivi.

Inoltre “la natura della causa” è concetto ambiguo, che non può giustificare la compensazione, dovendosi altrimenti ammettere che azionare taluni diritti non può mai portare, per la “natura” di essi, al ristoro delle spese di lite.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Bologna, che dovrà nuovamente provvedere sulle spese di lite attendendosi, ove ritenga di confermare il decisum, all’obbligo di esplicita indicazione dei motivi di compensazione delle spese del giudizio.

Provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia al tribunale di Bologna, in diversa composizione, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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