Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19081 del 19/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 19/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 19/09/2011), n.19081
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12773-2007 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI
GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.M., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LAMPERTICO 11, presso lo studio dell’avvocato MASALA CECILIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASALA GIUSEPPE, giusta delega
in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2007 della SEZ.DIST.CORTE D’APPELLO di
SASSARI, depositata il 05/02/2007 R.G.N. 163/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TRIOLO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sassari ha condannato l’INPS a pagare a B. M. l’importo dovutogli a titolo di trattamento di fine rapporto dalla società SIE srl, dichiarata fallita nel novembre 1999, respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS. La Corte di Appello di Cagliari, su appello dell’Istituto, ha confermato la sentenza impugnata, osservando che il diritto di cui si discute ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, perfezionandosi solo al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica del credito nell’ambito della procedura concorsuale, deposito dello stato passivo), con la conseguenza che prima del verificarsi di tali presupposti non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso B. M..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1273 e 1292 e ss. c.c. e art. 2948 c.c., n. 5, chiedendo a questa Corte di stabilire se il principio affermato dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 13988 del 2002 ed altre coeve), secondo cui l’obbligazione a carico del Fondo di garanzia ha natura retributiva e non previdenziale, comporti la prescrizione quinquennale del credito a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente estinzione del diritto del lavoratore.
2.- Il quesito deve trovare risposta nel principio enunciato in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità – cfr.
Cass. n. 27917/2005 – a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione la passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia.
3.- Le deduzioni svolte dall’Istituto ricorrente non offrono validi elementi per discostarsi da tali principi, più recentemente ribaditi da Cass. n. 4183/2006, Cass. n. 14312/2006, Cass. n. 14715/2006.
Agli stessi principi si è correttamente attenuta anche la sentenza impugnata, che si sottrae dunque alle critiche che le sono state mosse in questa sede di legittimità.
4.- Il ricorso non merita quindi accoglimento.
5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore del resistente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione a favore dell’avv. G. Masala, antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011