Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18813 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. I, 14/09/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 14/09/2011), n.18813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13635-2010 proposto da:

M.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio

dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta

procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ((OMISSIS)) in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 49/09 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

18.3.09, depositato il 03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito per il ricorrente l’Avvocato Ermanno Prastaro (per delega avv.

Gabriele De Paola) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Milano del 3 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al t.a.r. del Lazio con ricorso del 13 giugno 2000, non ancora deciso al 20 gennaio 2009, data in cui è stato presentato il ricorso ex L. n. 89 del 2001. La corte d’appello ha ritenuto che il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 è improponibile per non essere stata depositata istanza di prelievo nel giudizio amministrativo. Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione della corte territoriale per avere ritenuto applicabile nella specie il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008 mentre il ricorso davanti al giudice amministrativo è stato proposto prima dell’entrata in vigore della norma indicata. Il ricorso è fondato.

Questa corte ha già in più occasioni (Cass. n. 24901 e 28428 del 2008) affermato che la norma di cui al D.L. n. 133 del 2008, art. 54, comma 2 non ha efficacia retroattiva e pertanto non si applica agli atti processuali compiuti prima della sua entrata in vigore, dovendosi dare continuità all’orientamento secondo cui in difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990) senza potere incidere su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtù del principio tempus regit actum restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere.

Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato e, avendo le sezioni unite (n. 28507/2005) affermato che la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole v riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, non vi sono ulteriori accertamenti di fatto da compiere e quindi può decidersi nel merito accogliendo il ricorso e condannando l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 4.834,00, oltre agli interessi dalla data della domanda, per il periodo di irragionevole durata di anni sette, essendo l’intera durata del giudizio amministrativo di anni undici.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 4.834,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda e al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 873,00 per il giudizio di merito (Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti) e in Euro 665,00 per il giudizio di cassazione (compresi Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione prima civile, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

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