Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18729 del 13/09/2011
Cassazione civile sez. I, 13/09/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 13/09/2011), n.18729
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.L. (OMISSIS) in proprio e quale erede del
Sig. M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO
CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato BECCACECI GAIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDI RICCARDO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MO.LA., MO.GI., M.E.,
G.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in
ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio dell’avvocato
LETTIERI MARTA, rappresentati e difesi dall’avvocato BARIGELLETTI
FLAVIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 561/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del
19/08/08, depositata il 04/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che M.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Ancona del 4 ottobre 2008 con la quale sono state decise alcune cause riunite aventi ad oggetto opposizioni a decreti ingiuntivi e domanda di pagamento di una somma di denaro vertenti tra l’attuale ricorrente e G.F., nonchè Gi., La. ed M.E., deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione;
che gli intimati resistono con controricorso, ce è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il motivo con il quale si deduce la violazione di legge non si conclude con la formulazione del quesito di diritto e quello relativo alla denuncia dell’insufficienza di motivazione non si conclude con la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso, come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., inserito con la L. n. 40 del 2006, art. 6 applicabile nella specie ratione temporis;
che il ricorso pertanto è inammissibile.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sottosezione prima, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011