Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18647 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. III, 12/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 12/09/2011), n.18647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30125-2006 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45,

presso lo studio dell’avvocato MARIANI LUCIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTI FEDELE giusto mandato in atti;

– ricorrente –

e contro

AC.VI., NUOVA TIRRENA ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2484/2005 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 01/09/2005; R.G.N. 358/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato ALBERTI FEDELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto che ha concluso, per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.V. conveniva davanti al Tribunale di Salerno la s.p.a.

Nuova Tirrena ed Ac.Vi., proponendo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno, assumendo che la transazione avvenuta tra la predetta assicuratrice ed esso attore appellante era relativa solo ai danni a cose, conseguenti a sinistro stradale causato dall’assicurata Ac.; che conseguentemente non erano stati transatti anche i danni alla persona; che erroneamente interpretando tale atto, il giudice di pace aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta per i danni alla persona.

Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata l’1.9.2005, rigettava l’appello e ribadiva l’interpretazione dell’atto transattivo resa dal primo giudice.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ A. V..

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1342 c.c.. Il motivo si conclude con il seguente quesito: “E’ legittimo, in applicazione dell’art. 1342 c.c. affermare, come fa il tribunale di Salerno, che la clausola aggiunta in un modello o formulario unilateralmente predisposto, non supera e/o specifica quanto riportato nel corpo dell’atto?”.

2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: “E’ legittimo in applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., affermare, come fa il tribunale di Salerno, che la volontà della parte contrattuale emerge dalla singola dichiarazione e non vi è necessità, nell’interpretazione del contratto di valutare l’intero corpo contrattuale?”.

3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1370 e 1371 c.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito: “E’ legittimo in applicazione dell’art. 1370 c.c., in ipotesi di clausole di dubbia interpretazione, omettere, come ha fatto il tribunale di Salerno, in grado di appello di applicare le stesse in favore del non predisponente?”.

4.Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente censura l’impugnata sentenza per non aver rilevato il contrasto tra l’imputazione della somma effettuata dalla Tirrena nell’atto di transazione e la volontà dell’ A. di transigere esclusivamente i danni alle cose.

Assume il ricorrente che il giudice non ha ritenuto di esaminare la documentazione versata in atti comprovante che l’atto transattivo è stato predisposto sullo stesso modello utilizzato dalla Nuova Tirrena sia per danni a cose che per danni alle persone, con la conseguenza che è necessario dare rilievo alla specificazione del titolo per il quale la somma viene versata.

5. Tutti i motivi sono inammissibili.

Come emerge dal corpo dei singoli motivi, sintetizzati nei quesiti (non necessari nella fattispecie poichè la sentenza in questione è anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tutti investono, sotto vari profili, la questione relativa all’interpretazione ed alla portata all’atto transattivo intervenuto tra A.V. e la nuova Tirrena assicuratrice, anche tenuto conto della documentazione versata in atti.

Sennonchè non risulta trascritta, in ossequio al principio dell’autosufficienza, ne ricorso tale transazione, nè le parti salienti dell’altra documentazione invocata dal ricorrente e ciò determina l’inammissibilità di tutti i motivi.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che nell’ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come nell’ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, è necessario che la parte, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, evidenzi in forma adeguata “gli elementi di giudizio in fatto” di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice “a quo” perchè asseritamente erroneo, o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice;

pertanto, la parte deve riportare nell’atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi, bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti, nonchè il testo integrale di essi o, quantomeno, della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto (Cass. civ., Sez. 2, 29/04/2002, n. 6224).

Per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

6.Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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