Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18611 del 12/09/2011
Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, (ud. 28/03/2011, dep. 12/09/2011), n.18611
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.E. C.F. (OMISSIS) e D.S. C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma via Quintilio
Varo 133, presso lo studio dell’avv.to Giuliani Angelo che li
rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrenti –
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro
tempore;
– intimata –
avverso il decreto della Corte di Appello di Roma, sezione equa
riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 e segg., emesso il 7 aprile
2008, depositato il 15 luglio 2008, ruolo affari diversi nn. 57550-
552/06;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 28 marzo 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario che ha concluso come segue: 1. in gradato subordine:
1.1 questione di legittimità costituzionale: previa delibazione
della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione,
la Suprema Corte sospenda il giudizio e trasmetta gli atti alla Corte
Costituzionale, perchè esamini la compatibilità con l’art. 97
Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost. nonchè artt. 6 e 13
C.E.D.U., della L. n. 89 del 2001, art. 2 nella parte in cui
istituisce un rimedio interno esclusivamente risarcitorio e perciò
di per sè incongruo rispetto ai concreti principi fondamentali
proclamati nelle predette norme costituzionali e sovranazionali;
rimedio che, per altro, dopo nove anni dalla sua introduzione, si è
rivelato non solo del tutto inefficace rispetto a uno Stato che
preferisce (ovvero si rassegna a) pagare (se pure con grave ritardo)
ingenti somme (che dovrebbero invece essere destinate a incrementare
le scarne risorse reali e personali assegnate all’amministrazione
della giustizia), ma anche paradossalmente idoneo, impegnando le già
scarse risorse dei giudici italiani, a viepiù pregiudicare il
diritto fondamentale ad un giudizio di ragionevole durata, che ne
resta perciò definitivamente mercificato e conculcato; 1.2
accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo, rigettato il
secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.E. e D.S. impugnano per cassazione il decreto della Corte di appello di Roma che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di ciascuno di loro, della somma di 3.000,00 Euro a titolo di equa riparazione del danno morale conseguente alla durata non ragionevole del processo che li ha visti opposti alla pubblica amministrazione nella richiesta del riconoscimento dell’indennità speciale non pensionabile prevista dalla L. n. 123 del 1981, art. 43. La Corte di appello ha ritenuto che la durata ragionevole per i due gradi del giudizio non potesse superare complessivamente i cinque anni e ha liquidato in 3.000,00 Euro la somma spettante a ciascuno dei ricorrenti a titolo di equa riparazione, stimando in 1.000 euro il danno per ogni anno di ritardo e attribuendo il diritto a percepire gli interessi legali dalla data del decreto al saldo.
Non svolge difese la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta la questione di costituzionalità sollevata dalla Procura Generale perchè già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 2375 del 1 febbraio 2011 con la quale si è affermato che in tema di equo indennizzo da irragionevole durata del processo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale volta a censurare la esclusività del rimedio risarcitorio adottato con la L. n. 89 del 2001 e la mancata previsione di un procedimento stragiudiziale o monitorio per la liquidazione dell’equa riparazione, atteso che la patrimonializzazione della lesione del diritto alla ragionevole durata del giudizio è imposta dall’adesione alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo ai sensi dell’art. 117 Cost. mentre l’adozione di tecniche acceleratorie del processo, anche in questo ambito, è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 1173), la natura indennitaria dell’equa riparazione e la finalità non interamente compensativa della relativa liquidazione.
I ricorrenti chiedono alla Corte di affermare che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi la Corte di appello e non a decorrere dalla relativa pronuncia.
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione, configurandosi, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, è riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico. Dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. civ,, sezione 1^, n. 2248 del 2 febbraio 2007).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c. e D.M. n. 127 del 2004, artt. 1, 4, 5, 6) per liquidazione di onorari e competenze in misura inferiore a quelle di legge.
I ricorrenti chiedono alla Corte di riaffermare la soggezione del giudice al rispetto dei massimi e minimi, nonchè degli importi descritti dalla tariffa professionale forense applicabile (nella fattispecie il D.M. n. 127 del 2004, tabelle A, punto 4^, e B).
Chiedono inoltre di riaffermare che, in materia di liquidazione di competenze e onorari di avvocato, ove più cause vengano riunite, il giudice è tenuto alla liquidazione di un unico onorario, come previsto dal punto 4 del D.M. n. 127 del 2004, soltanto dal momento dell’avvenuta riunione, mentre prima della riunione dei procedimenti è tenuto comunque alla liquidazione di un onorario calcolato sulla base dei minimi di tariffa per ogni singolo procedimento e moltiplicato per il numero complessivo dei ricorsi poi riuniti.
Il motivo è assorbito dovendo essere accolto il primo motivo con conseguente cassazione del decreto impugnato, decisione nel merito sulla decorrenza degli interessi e riliquidazione delle spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo dì ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi legali, sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo, dalla data della domanda. Condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 2.078,00, di cui 1.138,00 per diritti, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1.300,00 di cui 1.200,00 per onorari e 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011