Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7442 del 18/03/2020
Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 18/03/2020), n.7442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 436/2019 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico n. 38,
presso lo studio dell’avv. Maiorana Roberto che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;
– intimato –
avverso la sentenza n. 459/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 19/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
S.L., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre per cassazione, con quattro motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Perugia che ne ha respinto l’impugnazione in tema di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo il ricorrente denunzia l’errato o omesso esame di un fatto decisivo a proposito della condizione di pericolosità e della situazione di violenza generalizzata presente in (OMISSIS), oltre che l’omessa o errata consultazione delle fonti informative; col secondo motivo egli censura la sentenza per omesso o errato esame delle dichiarazioni rese dinanzi alla commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio a proposito della propria condizione personale, posto che il giudice del merito avrebbe comunque dovuto approfondire la situazione generale del (OMISSIS) al fine di valutare la dedotta condizione di violenza generalizzata;
col terzo mezzo il ricorrente denunzia l’omesso esame di fonti informative, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e la contraddittorietà delle fonti citate a proposito della ricostruzione delle condizioni socio-politiche del (OMISSIS) quale paese di provenienza;
col quarto mezzo infine il ricorrente censura la sentenza per avere errato nel non applicare la protezione umanitaria;
il ricorso è inammissibile;
tutte le censure sono state dal ricorrente formulate in rapporto alla condizione del (OMISSIS) quale paese di asserita provenienza, che si dice contraddistinto da violenza indiscriminata e da indistinte lesioni dei diritti fondamentali; in ordine alla detta situazione si lamenta che la corte territoriale abbia omesso di svolgere i dovuti approfondimenti istruttori e sempre in ordine a essa si assume esistente la condizione di vulnerabilità personale a base della domanda di protezione umanitaria;
sennonchè dalla sentenza risulta che il ricorrente aveva dichiarato di provenire dalla (OMISSIS) (e segnatamente dalla città di (OMISSIS)), non dal (OMISSIS); ed è risolutivo, a scanso di ogni equivoco al riguardo, che finanche nelle premesse dell’attuale ricorso si dice che il ricorrente aveva denunciato la valenza di fatti riferiti al contesto della (OMISSIS);
ne consegue che i motivi di ricorso si palesano eccentrici rispetto all’allegazione di fondo che ha supportato la domanda di protezione internazionale, sì da apparire per ciò solo inammissibili.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020