Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18459 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 08/09/2011), n.18459
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.N.A., D.C., D.G.,
DA.GI.CO., D.M., elettivamente
domiciliali in Roma, via Salaria 227. presso l’avv. Stefania Jasonna,
rappresentati e difesi dall’avv. Itro Giovanni per procura in atti;
– ricorrenti –
contro
MINSITERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 2 luglio 2009
nella causa n. 51575/2007 V. G.;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9
febbraio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.N.A., D.C., D.G., D’.Gi.Co. e D.M. ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 2 luglio 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore, pro quota, della somma di Euro 8.000.00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile promosso nei loro confronti davanti al Tribunale di Benevento con citazione del 14 gennaio 1995 e definito con sentenza depositata il 25 ottobre 2006.
Il Ministero intimato non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, i ricorrenti lamentano che l’equo indennizzo sia stato determinato nella misura complessiva e unitaria di Euro 8.000.00, ripartita pro quota, e non singolarmente per ciascuno degli aventi diritto.
Il ricorso è fondato, in quanto l’art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo. Qualora, pertanto, vi siano più persone lese, e le stesse non siano considerate dall’ordinamento come un soggetto unico ed autonomo, distinto da quelli che partecipano alla vita dello stesso, il danno in questione non può essere liquidato unitariamente, dovendo la riparazione aver luogo in favore di ciascuno dei danneggiati (Cass. 2005/18683).
Il decreto impugnato deve essere dunque cassalo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di indennizzo per violazione del termine ragionevole di durata del processo presupposto svoltosi davanti al Tribunale di Benevento.
della somma di Euro 8.000.00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;
2008/25352). con distrazione delle stesse in favore del difensore dei ricorrenti medesimi, avv. Giovanni Itro. dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 8.000,00. oltre agli interessi legali dalla domanda.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.578.00 di cui Euro 988.00 per competenze ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965.00 di cui Euro 865.00 per onorari oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Giovanni Itro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011