Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18485 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 19516 del R.G. anno 2010 proposto da:

V.N., elettivamente domiciliata in ROMA, Ostia Lido Via

Isole del Capo Verde 26 con l’avvocato DI BENEDETTO Alfonso che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Roma UTG;

– intimato –

avverso il decreto n. 102 del GdP di Roma depositato il 31.5.2010;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 30.6.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha argomentato nel senso:

CHE la cittadina (OMISSIS) V.N. venne espulsa con decreto 12.2.2010 del Prefetto di Roma adottato del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B, ed avverso il decreto ella propose tempestiva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma, lamentando, per quel che occupa, che la traduzione della espulsione non era stata fatta in lingua conosciuta e senza alcuna attestazione della impossibilità di operare la traduzione nella predetta lingua (nonchè censurando la mancata motivazione del decreto espulsivo ed affermando le sue esigenze di mantenere l’unità familiare); CHE il GdP di Roma con decreto 31.5.2010 ha rigettato le doglianze rilevando, per quel che rileva, che, la traduzione essendo diretta solo a garantire la conoscibilità dell’atto, ed avendo detto atto raggiunto il suo scopo (come attestato dalla tempestiva opposizione), nessuna lesione si era verificata; CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 24.7.2010 al quale non ha resistito l’intimato Prefetto; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 31.5.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; CHE il primo motivo di ricorso denunzia esattamente la grave violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U., commessa dal giudice di pace di Roma affermando, a fronte di una traduzione di espulsione diretta a cittadina della (OMISSIS) non effettuata in detta lingua e senza la presenza nell’atto di alcuna attestazione di indisponibilità di traduttore nella lingua conosciuta, che la nullità fosse esclusa dal raggiungimento dello scopo, conclusione contestata recisamente da fermo indirizzo di questa Corte (da ultimo Cass. n. 11005 del 2010) evidenziante come non sia applicabile al requisito di validità del decreto espulsivo il principio della sanatoria da raggiungimento dello scopo (propria del diritto processuale civile); CHE la cognizione delle altre censure resta assorbita; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

A criterio del Collegio le considerazioni esposte nella trascritta relazione meritano piena condivisione, con la conseguenza di dover pienamente accogliere il primo, assorbente, motivo di ricorso, essendo stata erroneamente non riscontrata la evidente non sanata nullità del decreto espulsivo. Non essendo necessari accertamenti di fatto nè residuando margini di vantazioni del merito, stante la radicale accertata nullità della espulsione, ben può decidersi ne merito e pertanto ben deve annullarsi la opposta espulsione. A tanto si provvede unitamente alla liquidazione delle spese dei due gradi (che, come da dichiarazione resa in ricorso, vanno distratte in favore del difensore antistatario).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla l’espulsione adottata il 12.02.2009 dal Prefetto UTG di Roma; condanna l’intimato Prefetto a corrispondere all’avv. Alfonso Di Benedetto le spese di giudizio, determinate in Euro 870,00 (Euro 500 + Euro 300 + Euro 70) oltre spese generali ed accessori di legge per il giudizio di merito ed in Euro 1.500,00 (Euro 1.300 + Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge, per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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