Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18431 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 08/09/2011), n.18431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso l’avvocato CIPRIETTI
SABATINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimata –
sul ricorso 2210-2008 proposto da:
C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso l’avvocato SINIBALDI
MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI
6, presso l’avvocato CIPRIETTI SABATINO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso al ricorso
incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 455/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 21/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
M. SINIBALDI che ha chiesto l’estinzione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
udita la relazione fatta dal Consigliere rel. Dott. M.R. Cultrera;
sentito il Pubblico Ministero che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
rilevato che B.V. ha depositato rituale rinuncia al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 455/07 della Corte d’appello di L’Aquila, accettata dalla resistente – ricorrente incidentale – C.G.:
letti gli artt. 375- 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011