Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18360 del 07/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 07/09/2011), n.18360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8462/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
25.11.08, depositata l’1/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 25.11.2008 -1.9.2009, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarò la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso per il periodo 9.2.1998 – 30.4.1998 tra la Poste Italiane spa e l’odierna intimata L.F., dichiarando la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannando la parte datoriale al risarcimento del danno; la Poste Italiane spa ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza; l’intimata L.F. non ha svolto attività difensiva; in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione stipulato fra le parti in sede sindacale; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso;
tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr: Cass., SU, n. 25278/2006);
3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; non è luogo a pronunciare sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011