Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18376 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17735/2010 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ZANARDELLI 360, presso lo studio dell’avvocato ROMEO

GIUSEPPE GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUSCARI

Gaetano, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale – Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA Luigi e FABBI RAFFAELA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 30.3.2010, depositata il 20/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Domenico Dario Borgese (per delega

avv. Gaetano Muscari) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

C.C., affetto da una malattia professionale determinate una invalidità riconosciuta dall’INAIL, a seguito di diversi aggravamenti, nella misura del 70%, chiese al giudice del lavoro di Palmi l’accertamento di un ulteriore aggravamento della invalidità nella misura del 100%.

Il primo giudice accolse la domanda, accertando che il ricorrente era affetto da “bronco pneumopatia cronico-ostruttiva, silicosi polmonare, carcinoma polmonare, ipoacusia bilaterale, coxartrosi bilaterale con protesi d’anca”.

Su appello dell’INAIL, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 20 aprile 2010, ha respinto le domande del C., avendo accertato, aderendo alla valutazione del c.t.u.

incaricato, l’assenza del carcinoma polmonare, meramente sospettato inizialmente, ma poi escluso dai successivi esami specialistici e non avendo rilevato ulteriori aggravamenti nelle altre patologia. In particolare, per quanto riguarda la ipoacusia, la Corte ha rilevato la dubbia riconducibilità dell’eventuale aggravamento della stessa ad una causa professionale, data la notevole distanza temporale dall’evento e comunque ha dato atto che il C. non aveva eseguito gli esami diagnostici (quello audiometrico e quello sui potenziali evocati) al riguardo prescritti dal C.T.U., senza fornire in giudizio al riguardo una credibile giustificazione.

Avverso tale sentenza C.C. ha notificato in data 12 luglio 2010 ricorso per cassazione, con quattro motivi, relativi i primi tre a vizi di motivazione e il quarto alla violazione degli artt. 194, 424, 441, 445, 152 e 157 c.p.c., e applicazione dell’art. 159 c.p.c..

Resiste alle domande l’INAIL con rituale controricorso.

Il ricorrente ha infine inviato un esposto datato 8 febbraio 2011, indirizzato anche a questa Corte, per chiedere giustizia.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il relatore designato ha redatto una relazione ex art. 380-bis c.p.c., ipotizzando la manifesta infondatezza del ricorso e chiedendone la trattazione in camera di consiglio, che il Presidente ha convocato.

Il relatore ha anzitutto rilevato che il ricorrente non si attiene alla regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui, cfr., ad es., recentemente, Cass. 17 luglio 2007 n. 15952 e 31 gennaio 2008 n. 2394) in quanto non indica da quale atto processuale (atto difensivo o verbale di udienza) risulti la formulazione di una sua richiesta in udienza, tramite difensore, di giustificare la mancata sottoposizione agli esami strumentati prescritti in maniera diversa o ulteriore rispetto a quella che la Corte territoriale ha rilevato dalle note all’udienza del 3 novembre 2009 e consistente nel fatto che si sarebbe trattato di esami ineseguibili “in tutta la provincia e fuori”, giustificazione che la Corte ha comunque ritenuto, con motivato ragionevole giudizio di merito, non credibile, data la natura routinaria e comunque l’ampia diffusione del tipo di esami in questione.

Anche la pretesa del ricorrente secondo la quale comunque le infermità di origine professionale riconosciute determinerebbero una invalidità del 100% è manifestamente infondata, in quanto espressione di un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione complessiva di assenza di alcuna evidenza di aggravamenti rilevanti ai fini della rendita, riservata ai giudici di merito e da questi operata prendendo in considerazione tutte le affezioni denunciate come aggravate dal C. (quindi anche le conseguenze della protesi d’anca, evidentemente considerate nel quadro artrosico accertato), con la sola sottrazione rispetto al giudizio di primo grado della rilevanza della neoplasia polmonare.

Nè il fatto che il C.T.U. abbia ritenuto di formulate il parere di cui si è avvalsa la Corte territoriale, senza procedere ad ulteriori esami in ordine alle denunciate patologie da vibrazioni o alla protesi d’anca, può inficiare di per sè un giudizio condotto sulla base di altri parametri.

La difesa del ricorrente contesta altresì l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale nella nota a chiarimenti del 9 marzo 2010 erano indicati, come prescritti dal C.T.U., l’esame audiometrico e quello sui potenziali evocati, ma non indica di quali esami viceversa si trattasse e non riproduce il contenuto di tale nota a chiarimento, così impedendo a questa Corte la valutazione della rilevanza della deduzione.

In definitiva, tutte le censure aventi ad oggetto la motivazione della sentenza, ivi compresa quella che contesta la valutazione di normale diffusione di determinati esami, riflettono un diverso giudizio di merito del ricorrente contrapposto rispetto a quello congruamente motivato dei giudici, fondato sulle medesime circostanze di fatto e quindi pretendono di provocare da parte di questa Corte un nuovo giudizio di merito, come non è consentito nel nostro Ordinamento processuale al giudice di legittimità.

Infine, con il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente censura:

l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di violazione da parte del C.T.U. del termine assegnatogli per il deposito dell’elaborato peritale, in realtà implicitamente e correttamente ritenuto non comportante alcuna decadenza (tale mancanza non comporta normalmente nullità della sentenza: Cass. n. 22708/10 e può essere semmai sanzionata nei casi più gravi con la revoca dell’incarico) dai giudici dell’appello, limitatisi a sollecitare il C.T.U.;

la cessazione della materia del contendere, in quanto nel 2004 la Commissione medica avrebbe riconosciuto al ricorrente, in sede di revisione, una invalidità del 100%. La questione è già stata esaminata dai giudici dell’appello, che hanno accertato trattarsi del mero temporaneo adeguamento doveroso alla sentenza di primo grado e tale valutazione non viene qui specificatamente censurata dal ricorrente.

La relazione è stata ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti unitamente all’avviso della data dell’adunanza in Camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Il collegio condivide pienamente le considerazioni del relatore e valuta che le difese svolte dal ricorrente nella memoria da ultimo depositata non siano sufficientemente idonee ad alterarne le conclusioni, trattandosi in buona parte di rilievi già esaminato o censure di mancata considerazione da parte della Corte territoriale di ulteriori patologie di tipo nervoso, evidentemente ritenute implicitamente dai giudici irrilevanti sul piano considerato.

Il ricorso va pertanto respinto; nulla per le spese dell’INAIL a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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