Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18394 del 07/09/2011
Cassazione civile sez. I, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21860/2010 proposto da:
K.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 24731/08 Cont. della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositato il 07/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che
concorda con la relazione.
Fatto
RITENUTO IN ATTO E IN DIRITTO
p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- K.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad unico motivo – contro il decreto della Corte di appello di Bari depositato in data 1.4.2008. Ricorso notificato il 19/24.6.2008, ma non depositato.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno, il quale deduce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo stato formulato il prescritto quesito.
2.- Il ricorso appare improcedibile perchè, notificato il 19.6.2008, non è stato depositato – giusta risulta dalla certificazione della cancelleria in atti.
Quindi il ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile”.
p. 2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011