Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18394 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. I, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21860/2010 proposto da:

K.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 24731/08 Cont. della CORTE D’APPELLO di

BARI, depositato il 07/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione.

Fatto

RITENUTO IN ATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- K.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad unico motivo – contro il decreto della Corte di appello di Bari depositato in data 1.4.2008. Ricorso notificato il 19/24.6.2008, ma non depositato.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno, il quale deduce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo stato formulato il prescritto quesito.

2.- Il ricorso appare improcedibile perchè, notificato il 19.6.2008, non è stato depositato – giusta risulta dalla certificazione della cancelleria in atti.

Quindi il ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile”.

p. 2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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