Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18255 del 06/09/2011
Cassazione civile sez. II, 06/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/09/2011), n.18255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31144-2005 proposto da:
METALVUOTO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore P.
IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MIRABELLO
25, presso lo studio dell’avvocato MORTELLITI GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MINARDI DE MICHETTI
ROBERTO;
– ricorrente –
contro
F.A., FR.AN.;
– intimati –
sul ricorso 545-2006 proposto da:
F.A., FR.AN., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI
MAURIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato DI SIENA ENRICO BRUNO;
-controricorrenti ricorrenti incidentali –
e contro
METALVUOTO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 271/2004 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 21/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito l’Avvocato MORTELLITI Giovanni, difensore del ricorrente che si
riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale e del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 2000, gli ingegneri Fr.An. e F. A. chiedevano ed ottenevano dal presidente del tribunale di Larino decreto ingiuntivo per L.. 167.114.423, oltre accessori, per prestazioni professionali rese nei confronti di Metalvuoto PAK due srl.
La Metalvuoto PACK Due srl proponeva opposizione lamentando sostanzialmente che l’ingiunzione de qua era stata emessa nei confronti di persona giuridica diversa, come risultava dalla diversità della ditta, e il vizio di notifica del decreto. Gli opposti evidenziavano che erano incorsi in mero errore materiale nel trascrivere la ditta della società ingiunta,avente peraltro sede e legale rappresentante coincidenti con l’opponente, mentre la notifica era regolare.
Con sentenza del 2002, l’adito Tribunale rigettava l’opposizione previa correzione della denominazione sociale della ingiunta; avverso tale decisione proponeva appello, la Metalvuoto spa, avente causa dall’ingiunta stessa,cui resistevano le controparti.
Con sentenza in data 24.9/21.10.2004, la Corte di appello di Campobasso rigettava l’impugnazione e regolava le spese.
Osservava la Corte molisana che l’opponente non avrebbe avuto titolo per opporsi ad una ingiunzione emessa nei confronti di altro soggetto; se era da condividersi il rilievo secondo cui non si sarebbe potuto provvedere alla correzione ex art. 287 c.p.c., come attuata dal primo giudice, pure il Tribunale ben avrebbe potuto, in esito al giudizio di opposizione, esaminare la fondatezza o meno, nel merito, della pretesa avanzata.
Non avevano pregio le ulteriori argomentazioni svolte per dimostrare la diversità delle denominazioni sociali, consistente nella omissione, per evidente lapsus calami, di una “K” nella ditta della ingiunta non risultando in definitiva possibile alcuna confusione, atteso che , a tacer d’altro, non esiste alcuna Pac Due srl. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, la Metalvuoto spa; resistono con controricorso le controparti, che hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, basato su di un solo motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..
Venendo all’esame del ricorso principale, con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 100 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente l’interesse ad agire dell’opponente per chiedere la revoca di una ingiunzione emessa nei confronti di una diversa persone giuridica.
Il motivo è inammissibile, atteso che la Corte molisana ha ritenuto sussistere l’interesse all’opposizione in quanto l’opponente si identificava con la parte ingiunta e si è pronunciata sul merito dell’opposizione.
Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 645 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione, assumendosi che la sentenza impugnata, dichiarata non applicabile al decreto ingiuntivo la correzione dell’errore, avrebbe dovuto esaminare le domande, proposte con l’opposizione, di inefficacia, inesistenza e/o nullità nei confronti della Pack del decreto emesso contro la Pak.
Avrebbe dovuto inoltre rilevare che gli opposti non avevano proposto nel giudizio di merito la domanda di accertamento del credito e di condanna della società.
Il mezzo è infondato quanto alla prima questione, atteso che la sentenza ha affermato che il decreto doveva ritenersi emesso contro la Pack e che la notifica dello stesso al legale rappresentante della società era stata rituale.
E’ infondato altresì in relazione alla seconda, in quanto si era correttamente rilevato che la richiesta di condanna al pagamento era contenuta nella richiesta di decreto ingiuntivo e quindi non occorreva che venisse ribadita nel giudizio di opposizione.
Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 645, 145 e 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7 assumendosi incongruo il richiamo contenuto nella sentenza all’ipotesi della citazione in giudizio di una persona giuridica inesattamente identificata ed erronea la notifica del decreto stesso fatta al legale rappresentante della Pack e non della Pak, ritenendosi altresì la nullità della notifica fatta a mezzo posta.
Le doglianze sono inammissibili, in ragione del fatto che la Corte distrettuale non ha fatto applicazione estensiva del principio indicato, ma del criterio di carattere generale, di cui il detto principio è espressione, secondo cui non è rilevante l’errore di un atto laddove da esso non possa sorgere alcuna incertezza sul destinatario e sul suo contenuto e non ne derivi quindi alcuna violazione del diritto di difesa; in ogni caso, la proposizione dell’impugnazione aveva sanato qualsiasi nullità della notifica, in quanto l’atto aveva raggiunto il suo scopo.
Con il quarto mezzo si lamenta violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., in ragione del fatto che era stato confermato il decreto pur avendo la sentenza impugnata ravvisato in esso un errore nell’indicazione della ingiunta.
Il motivo è infondato in quanto la sentenza si è pronunciata sui motivi di opposizione e ne ha dichiarato l’infondatezza, ritenendo che, nonostante l’erronea indicazione della ragione sociale, il decreto era stato emesso nei confronti dell’opponente ed alla stessa era stato regolarmente notificato.
Il ricorso principale deve essere pertanto respinto.
L’unico motivo del ricorso incidentale lamenta che non si sia provveduto sulle spese del procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza; il mezzo è inammissibile per genericità, atteso che non è dato comprendere dalla sentenza qui impugnata se tali spese siano state liquidate o meno e il ricorso non fornisce alcun elemento utile a chiarire il punto.
Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese vengono liquidate, secondo il criterio della soccombenza, che va ascritta al ricorrente principale, attesa la ben diversa consistenza quantitativa dei due ricorsi, come da dispositivo.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, la Corte rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011