Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18239 del 05/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18566-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 622/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 17/03/05, depositata il 03/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
La Corte d’appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado, riconosceva il diritto di P.S., lavoratore socialmente utile utilizzato come collaboratore presso istituti scolastici, ad un maggiore importo dell’integrazione salariale corrispostagli in dipendenza delle prestazioni rese. La parte, infatti, aveva lamentato che tale integrazione era diminuita a seguito del passaggio del personale scolastico dalla Provincia al Ministero dell’istruzione.
Osservava la Corte che l’anteriorità dell’utilizzazione del P. rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 469 del 1997 comportava la determinazione dell’integrazione salariale secondo la normativa precedente, alla cui stregua era dovuta un’integrazione rapportata all’intero orario settimanale.
Detto Ministero ricorre per cassazione.
L’intimato non si è costituito.
Il ricorso è palesemente inammissibile, poichè non è correlato con la ratio decidendi della sentenza impugnata il relativo motivo di doglianza, basato sulla interpretazione autentica della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, operata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, e cioè sulla normativa in tema di modalità e misura del riconoscimento ai fini retributivi della pregressa anzianità in favore del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dai ruoli degli enti locali a quelli statali.
Nulla per le spese, stante la non costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso: nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011