Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18096 del 02/09/2011
Cassazione civile sez. I, 02/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 02/09/2011), n.18096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.S.R., + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in Roma, via Andrea Doria
48, presso l’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, che li rappresenta e
difende per procura in atti;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore;
– intimata –
avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 20 marzo 2009
nei procedimenti riuniti sub n. 60712 del 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27
aprile 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo
motivo e il rigetto del secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.S.R., + ALTRI OMESSI ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 20 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in loro favore della somma di Euro 6.000,00 ciascuno, oltre agli interessi a decorrere dalla data del decreto, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio svoltosi davanti al giudice amministrativo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.
Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti censurano la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda. Con il secondo motivo si deduce che le spese processuali del giudizio di merito sono state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari. Il primo motivo è fondato, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2005/18105; 2005/24756; 2009/27193).
Resta assorbito il secondo motivo di censura, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.
Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che sull’indennizzo liquidato a ciascuno dei ricorrenti devono essere conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per due terzi quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso e limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti D.S.R., + ALTRI OMESSI decorrano dalla domanda.
Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 4.350,00, di cui Euro 1.800,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 1.365,00 di cui Euro 1.265,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei procuratori dei ricorrenti, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari, e per le spese del giudizio di cassazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011