Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17991 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 01/09/2011), n.17991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GONZAGA 37, presso l’avvocato SALVATORE

BATTAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI FRANCESCO OLINDO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 109/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 24/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento dei motivi

secondo e terzo; rigetto degli altri motivi.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso alla Corte d’appello di Caltanissetta del gennaio 2007, D.F. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio per riconoscimento di assegno di invalidità civile, instaurato nei confronti dell’I.N.P.S. dinanzi alla Pretura di Agrigento nell’aprile 1993, definito in primo grado con sentenza di accoglimento depositata nell’aprile 1994, riformata dal Tribunale con sentenza del luglio 1998, a sua volta cassata con sentenza dell’aprile 2002 con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, che aveva rigettato la domanda con sentenza depositata il 15 settembre 2005. La Corte d’appello, ritenuta la durata irragionevole di due anni con riguardo al solo giudizio di cassazione, liquidava il danno non patrimoniale per tale ritardo con la somma di Euro 1.800,00. Avverso tale decreto, depositato il 24 ottobre 2008, D.F. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 16 gennaio 2009, formulando cinque motivi.

Il Ministero della Giustizia ha svolto le proprie difese in due controricorsi.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

1. Con il primo motivo ci si duole della liquidazione operata in misura difforme da quella richiesta dalla ricorrente e non contestata dalla Amministrazione resistente, denunziando la violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 167 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.

ed il principio di non contestazione unito a quelli di lealtà, probità ed economia. La doglianza si palesa priva di fondamento, atteso che la non contestazione attiene ai fatti dedotti in giudizio, non già alle valutazioni prospettate, e rileva ai soli fini della prova di tali fatti – nel senso che la non contestazione della controparte esonera dalla prova la parte che li ha dedotti – ma non tocca la libera valutazione che il giudice deve compiere al fine di decidere sulla domanda, nella specie con riguardo alla entità presumibile del pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla ricorrente in conseguenza del ritardo nella definizione del procedimento da essa instaurato.

2. Con il secondo motivo ci si duole della determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 111 Cost., degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., degli art. 6 par. 1, 13 e 35 CEDU: la Corte, a fronte di una durata complessiva di dodici anni e cinque mesi, ha ritenuto irragionevole la protrazione di soli due anni, nonostante si trattasse di una non complessa causa previdenziale, che come tale avrebbe dovuto essere definita con maggiore celerità in un tempo complessivo non superiore a tre anni.

Tuttavia, premesso che la ragionevolezza della durata di un processo va valutata in concreto, tenendo presenti sia le varie fasi di svolgimento sia il grado di complessità della trattazione, deve ritenersi nella specie non irragionevole – alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza europea- una durata complessiva di cinque anni per il giudizio di primo e secondo grado, e di circa tre anni per il giudizio di rinvio, tenendo anche conto dei tempi tecnici assorbiti dall’espletamento, più volte rinnovato nei vari gradi di merito, della consulenza tecnica d’ufficio, oltre al mero rinvio della trattazione del giudizio di rinvio causato dalla parte ricorrente, come evidenziato nel decreto senza trovare smentita in ricorso.

3. Il terzo motivo, con il quale si denunzia vizio di motivazione, è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c. – applicabile nella specie in ragione della data di deposito del decreto impugnato – a norma del quale l’illustrazione del motivo deve contenere un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008). Sintesi che, nella specie, si rivela del tutto inadeguata attesa la sua estrema genericità.

4. Privo di fondamento è il quarto motivo, con il quale si denunzia la violazione della L. n. 89 del 2001 e vizio di motivazione, in relazione alla liquidazione dell’indennizzo nella somma di Euro 900,00 per anno al di sotto dei parametri CEDU. Il lieve scostamento dalle valutazioni mediamente seguite dalla CEDU in casi analoghi risulta invero congruamente motivato dalla Corte di merito, la quale ha non irragionevolmente considerato un elemento – la infondatezza della pretesa esercitata nel giudizio presupposto, costantemente ritenuta dai vari giudici di merito intervenuti – che, se non vale certamente ad escludere la responsabilità della Amministrazione per il ritardo, può tuttavia essere considerata ai fini della valutazione presuntiva circa le conseguenze di tale ritardo sullo stato d’animo della ricorrente, nel senso di tener conto – nei limiti considerati – delle contenute aspettative di buon esito che la medesima poteva ragionevolmente nutrire.

5. Privo di fondamento è anche il quinto motivo, con il quale ci si duole del diniego di riconoscimento di un danno patrimoniale, denunziando violazione della L. n. 89 del 2001 e difetto di motivazione e deducendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato i pregiudizi subiti per la durata irragionevole in relazione a maggiori oneri di difesa legale ed a svalutazione monetaria. Va invero osservato che la sopportazione degli oneri per la difesa legale nel processo dipende dalla soccombenza della parte e che della svalutazione monetaria non può comunque dolersi la ricorrente, la quale non è risultata creditrice di alcuna somma.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità, tenuto conto delle peculiarità del caso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA