Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17902 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. II, 31/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DITTA EDILVAB s.n.c. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Leone Salvatore ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonino

Profilio, in Roma, v. Aldo Banzi, n. 88;

– ricorrente –

contro

I.L.D. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso

(contenente ricorso incidentale), dall’Avv. Palamara Romeo e

domiciliato “ex lege” presso la cancelleria della Corte di

cassazione;

– controricorrente –

e sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3849/2006) proposto da:

I.L.D. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso

(contenente ricorso incidentale), dall’Avv. Romeo Palamara e

domiciliato “ex lege” presso la cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente incidentale –

contro

DITTA EDILVAB s.n.c, in persona del legale rappresentante pro-

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Salvatore Leone ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonino Profilio, in Roma, v.

Aldo Banzi, n. 88;

– controricorrente al ricorso incidentale –

Avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sez.

dist. di Lipari n. 43/2005 (depositata il 28 luglio 2005);

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Salvatore Leone, per la ricorrente principale, e

Romeo Palamara, per il ricorrente incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto sia

del ricorso principale che di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 agosto 2001, I.L. D. proponeva opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 85 del 1999 del giudice di pace di Lipari, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di L. 3.000.000, oltre interessi e spese della procedura, sostenendo che il provvedimento monitorio gli era stato erroneamente notificato presso il suo domicilio estivo in Lipari, anzichè a Sidney, in Australia, ove risiedeva effettivamente, e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di risarcimento danni per l’importo di L. 4.500.000. Nella costituzione della ditta ricorrente in via monitoria EdilVab s.n.c., il giudice adito rigettava l’opposizione.

Proposto appello da parte dello I. e costituitasi anche in sede di gravame la suddetta ditta creditrice, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto-sez. dist. di Lipari, con sentenza n. 43 del 2005 (depositata il 28 luglio 2005), accoglieva la domanda di opposizione, dichiarando l’ammissibilità della stessa e annullando la sentenza impugnata, con la conseguente fissazione della prosecuzione del giudizio nel merito.

A sostegno dell’adottata decisione, il menzionato Tribunale rilevava che, nel caso sottoposto al suo vaglio, sussisteva il presupposto di cui all’art. 650 c.p,c., tale da legittimare l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, poichè la mancata conoscenza del provvedimento monitorio era dipesa dall’evento involontario, non previsto o prevedibile, di carattere oggettivo determinato dalla circostanza che l’opponente, destinatario della notificazione, recatosi all’estero (e, precisamente, a Sidney, ove aveva stabilito la sua residenza ufficiale) proprio nel periodo in cui si era venuta a perfezionare la notifica stessa ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non poteva avere la possibilità di ritirare il plico ed avere effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto.

Nei confronti della citata sentenza di appello ha proposto ritualmente ricorso per cassazione la ditta Edilvab, basato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale (riferito ad un unico motivo), lo I.L. D.. La ricorrente principale ha formulato controricorso al ricorso incidentale ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4. Il difensore della stessa ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve essere disposta la riunione di entrambi i ricorsi perchè proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo del ricorso principale la ditta Edilvab s.n.c. ha dedotto la violazione degli arti 650 e 140 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5). In particolare, con tale doglianza, la ricorrente principale ha prospettato che la notificazione al sig. I.L.D. del decreto ingiuntivo tardivamente opposto nella residenza di v.

Nazario Sauro di Canneto di Lipari, così come risultante dai registri anagrafici del Comune di Lipari, si sarebbe dovuta considerare regolare e che, pertanto, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sez. dist. di Lipari aveva errato nel ritenere che la mancata conoscenza del suddetto decreto monitorio da parte dello I., che, pur vivendo stabilmente in Australia, aveva conservato la residenza anche a Lipari, era stata causata da caso fortuito, dal momento che l’allontanamento dall’Italia si sarebbe dovuto qualificare come un fatto volontario, con la conseguenza che era a lui imputabile il mancato uso dell’ordinaria diligenza ai fini dell’osservanza del termine per formulare, opposizione tempestiva avverso il provvedimento monitorio notificatogli.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale l’indicata ditta Edilvab s.n.c. ha denunciato il vizio di omessa motivazione e la violazione del D.P.R. n. 223 del 1989, art. 12 (recante disposizioni in ordine alle dichiarazioni anagrafiche). In sostanza, con tale censura, la menzionata ditta ha dedotto il giudice di appello aveva omesso, nella sentenza impugnata, di pronunciarsi sulla deduzione della violazione della suddetta norma in materia anagrafica, rilevando la sussistenza del caso fortuito e della forza maggiore sulla scorta della sola circostanza che lo I. era residente all’estero, mancando di valutare che lo stesso avrebbe dovuto richiedere al comune di residenza il trasferimento all’estero e, in ogni caso, adottare tutte le cautele necessarie a consentire la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la difesa dello I. L.D. ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 650 c.p.c., oltre che l’insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Con tale censura lo I. si duole del rigetto dell’eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, invece ritenuta valida nella sentenza impugnata, sul presupposto che la residenza in Lipari costituisse la sua residenza ufficiale, senza considerare che egli era cittadino australiano e viveva stabilmente in Sidney sin dal dicembre 1963, ragion per cui, nella specie, non ricorrevano le condizioni per far luogo all’applicabilità della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

5. I due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e devono, perciò, essere rigettati.

5.1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c, la forza maggiore ed il caso fortuito (che costituiscono presupposti di ammissibilità di tale rimedio speciale alternativi a quello della “irregolarità della notificazione”) si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento unicamente per forza propria, nel senso che il fatto non solo non è voluto, ma non può nemmeno essere previsto, o, anche se prevedibile, non può essere impedito.

L’accertamento in concreto di un fatto rientrante in dette connotazioni e del nesso di causalità tra tale fatto e la mancata conoscenza dei decreto ingiuntivo, o la mancata tempestiva proposizione dell’opposizione, costituisce un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta.

Orbene, sulla scorta di tale impostazione di fondo, questa Corte ritiene che il giudice di appello ha fornito un’adeguata e logica motivazione della sua decisione finale di ritenere ammissibile la proposta opposizione tardiva, perchè, pur non potendosi escludere la validità della notificazione eseguita alto I., ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso la residenza anagrafica di Lipari, il Tribunale isolano ha rilevato la sussistenza di un caso fortuito nella circostanza che il suddetto destinatario della notifica si era recato all’estero proprio nel periodo in cui si era venuta a perfezionare la notificazione ai sensi della richiamata disposizione normativa, ragion per cui egli non aveva potuto avere la possibilità di ritirare il plico ed avere effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo, poi tardivamente opposto. In particolare, il predetto giudice ha messo congruamente in evidenza come, alla stregua delle oggettive emergenze documentali (v. carta di imbarco), era risultato che, all’atto dell’esecuzione della riferita notifica del decreto ingiuntivo, lo I., dopo un breve periodo di vacanza a Lipari, aveva fatto rientro in Australia (di cui era cittadino), ove aveva stabilito da alcuni decenni la sua residenza ufficiale ed effettiva (e dove, peraltro, la ditta ricorrente aveva notificato il successivo precetto basato sul decreto ingiuntivo munito di esecutività).

Pertanto, tenuto conto di tali elementi inerenti alla conoscibilità della residenza effettiva dello I. (anche in considerazione del rapporto intercorso tra le parti per l’appalto in ordine al quale era stata avanzata l’istanza monitoria), alla saltuarietà della sua permanenza a Lipari (essenzialmente in occasione delle ferie estive) e all’univoca emergenza della fissazione del suo centro di interessi in Sidney, senza l’individuazione di alcun permanente riferimento residenziale effettivo nella suddetta isola (contrastante con le risultanze della mera certificazione anagrafica prodotta dalla ditta Edilvab), tale da imporre nello I. l’adempimento di un onere di consentire il recapito della posta a lui destinata anche presso l’indirizzo di v. (OMISSIS), può ritenersi che il giudice di appello, dopo aver accertato in fatto anche l’obiettiva circostanza che lo stesso I. era già ripartito per l’Australia allorquando gli era stato notificato il decreto ingiuntivo presso l’indirizzo appena richiamato, ha correttamente ritenuto – motivando adeguatamente il suo percorso logico – che, nella fattispecie, ricorresse il presupposto del caso fortuito, così rilevando l’ammissibilità della formulata opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.. Non può, perciò, con riguardo alla peculiarità del caso esaminato, essere ascritta allo I. una specifica responsabilità, colposa o dolosa, in relazione alla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento monitorio, non ricadendosi propriamente nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza volontaria dalla propria residenza (meramente anagrafica e non effettiva) che avrebbe dovuto indurre lo stesso I. ad approntare idonee cautele al fine di consentire la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive che gli sarebbero pervenute nei periodi di assenza, oltretutto non sempre preventivamente determinabili, in considerazione dell’accertamento delle riportate circostanze di fatto, congruamente valorizzate dal giudice del merito (v. Cass. 26 maggio 1998, n. 5220, per una fattispecie in cui è stata ravvisata la configurabilità del caso fortuito con riferimento ad un’ipotesi ancor meno rilevante in punto di fatto, avuto riguardo ad un .

allontanamento dell’ingiunto durante il periodo feriale per recarsi all’estero, nel corso del quale gli era stato notificato un decreto ingiuntivo per la cui opposizione tempestiva era già scaduto il termine di opposizione al momento del rientro presso il luogo di residenza ordinaria; cfr, per riferimenti, anche Cass. 18 giugno 1998, n. 6074).

Alla stregua delle esposte argomentazioni e dell’adeguatezza della motivazione operata dal tribunale in sede di appello, deve, pertanto, dichiararsi l’infondatezza dei motivi dedotti dalla società ricorrente in via principale.

6. In conseguenza del rigetto di entrambi i motivi addotti a sostegno del ricorso principale scaturisce il sopravvenuto difetto di interesse dello I. a veder riconosciuta la fondatezza del motivo formulato con il ricorso incidentale (in dipendenza della confermata ammissibilità della proposizione della sua opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.), che, perciò, può dichiararsi assorbito.

7. In definitiva, il ricorso principale va respinto con derivante assorbimento del ricorso incidentale. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste, nella misura liquidata come in dispositivo, a carico della ditta Edilvab s.n.c..

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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