Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17937 del 31/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17937
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4465/2010 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21-23, presso
lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO Raffaele, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 851/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
dell’11.2.09, depositata il 14/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO
GAETA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha accolto la domanda proposta da M.S. nei confronti del datore di lavoro Poste Italiane per il pagamento dell’indennità c.d. agente unico, intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltrechè di autista, stabilita con l’accordo sindacale del 12 settembre 1996 e non più corrisposta a partire dal primo gennaio 1998;
Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso con un motivo; il lavoratore è rimasto intimato;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis, di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili alla luce della giurisprudenza di questa Corte, essendosi già affermato con molteplici pronunzie, proprio in relazione alla indennità di “agente unico” corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane (tra le tante Cass. n. 20339 del 20/09/2006) che “Il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dall’art. 2103 cod. civ. e art. 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l’ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l’ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dall’abolizione di quella prestazione, la indennità deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l’accordo”.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011