Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17943 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13713/2010 proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del

procuratore speciale e Commissario, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI Dario,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 420/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

6.4.09, depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La sentenza della Corte d’appello di Torino di cui si chiede la cassazione, condannava l’Ipost, al pagamento in favore dello S., dipendente di Poste Italiane SpA, cessato dal servizio il 3 dicembre 2005, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali suirindennità di buonuscita corrisposta in ritardo.

Avverso detta sentenza l’Ipost ricorre, mentre la parte privata è rimasta intimata;

L’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 3, commi 1, 2 e 4, conv. in L. n. 140 del 1997, per avere riconosciuto il diritto alla rivalutazione e agli interessi legale sull’indennità di buonuscita dalla data di cessazione dal servizio al pagamento.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

E’ stato infatti già affermato (Cass. n. 17988 del 2009) che “In relazione alla buonuscita corrisposta dall’Ipost, la disciplina speciale di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3 convertito con modificazioni in L. 28 maggio 1997, n. 140 (Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione), dispone espressamente al comma 4: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall’Istituto postelegrafonici…

La giurisprudenza della Corte ha affermato che all’indennità di buonuscita dei dipendenti postali corrisposta dall’IPOST fino alla soppressione della relativa gestione separata (a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste Italiane) si applica il termine dilatorio per il pagamento dell’indennità stessa previsto in novanta giorni dalla L. 20 marzo 1980, n. 75, art. 7 e poi quello di tre mesi e quindici giorni, introdotto per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dal D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3 convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 1997, n. 140 con la conseguenza che fino allo spirare del termine non è configurabile la mora debendi dell’istituto, ancorchè il credito del dipendente cessato dal servizio sia ormai sorto (Cass. 23 febbraio 2009, n. 4366). La decisione di riferisce, quindi, al caso di dipendente postale cessato dal servizio prima del 28.2.1998.

Con riguardo alla fattispecie di dipendente cessato dal servizio in epoca successiva, la Corte ritiene che la norma continui a trovare applicazione perchè, indipendentemente dalla natura giuridica che ha assunto il credito dopo la predetta data, l’Ipost è il debitore designato dalla legge per il pagamento della quota di trattamento di fine rapporto costituito dalla buonuscita maturata alla data del 28.2.1998. La legge, infatti, individua con chiarezza i presupposti per la sua applicazione: che tenuto all’erogazione di trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sia un ente pubblico, che deve provvedervi all’esito di un formale procedimento di liquidazione (in particolare, trasmissione della documentazione da parte del datore di lavoro, verifica dei legittimati a ricevere il pagamento), tutti sussistenti nel caso di specie, tenuto conto altresì che l’estensione della disciplina alle analoghe prestazioni erogate dall’Istituto postelegrafonici risulta esplicitamente sancita proprio perchè il rapporto di lavoro dei dipendenti postali era già stato trasformato in rapporto di diritto privato (con la creazione dell’ente pubblico economico).

Nè sarebbe consentito dubitare della legittimità costituzionale della regola, sotto il profilo del contrasto con l’art. 3 Cost., atteso la peculiarità delle vicende dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali quali risultanti dal complesso delle argomentazioni svolte in sede di esame del primo motivo del ricorso principale”.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di interessi e rivalutazione monetaria di cui al ricorso introduttivo.

Si confermano le statuizioni sulle spese di cui alle sentenze di merito e si condanna lo S. al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di interessi e rivalutazione monetaria di cui al ricorso introduttivo. Conferma le statuizioni sulle spese di cui alle sentenze di merito e condanna lo S. al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro venti per esborsi ed in Euro mille per onorali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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