Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17914 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FULCIERI P. DE CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato TOMA

ROBERTA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI SANITARIA n. (OMISSIS) TRIESTINA,

G.

A. (detto A.);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 70/10 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’avv. B.L., in proprio, spiegò intervento ex art. 105 c.p.c. in una causa pendente avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste fra G.A. (detto A.) e l’Azienda per i Servizi Sanitari Sanitaria n. (OMISSIS) Triestina;

2. con ordinanza a verbale resa all’udienza del 30.6.2010, il Giudice del Lavoro dichiarò inammissibile l’intervento dell’avv. B., osservando quanto segue: “il giudice rilevato che ex art. 419 c.p.c. l’intervento volontario del terzo ai sensi dell’art. 105 c.p.c. non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli artt. 414 e 416 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. sez. L 4.10.04 n. 19834), rilevato altresì che secondo l’orientamento della Suprema Corte condiviso dalla scrivente il diritto che, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 1, il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l’intervento del terzo nel processo. Cassazione civile , sez. un., 05 magio 20091 n. 10274”;

3. avverso l’anzidetta ordinanza, assumendone l’efficacia sostanziale di sentenza, l’avv. B.L., in proprio, ha proposto ricorso per regolamento di competenza; gli intimati G.A. (detto A.) e Azienda per i Servizi Sanitari Sanitaria n. (OMISSIS) Triestina non hanno svolto attività difensiva; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

4. secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando le decisioni della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr, Cass., nn. 2458/1997;

1510/2000; 2825/2001; 12983/2004); nel caso di specie il provvedimento impugnato non si è affatto pronunciato sulla competenza, avendo piuttosto, per le ragioni processuali espresse, ritenuto l’inammissibilità dello spiegato intervento in causa;

5. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; non è luogo a pronunciare sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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