Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17843 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

e sul ricorso 20251-2007 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95,

presso lo studio dell’avvocato MONACO MAURO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2993/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2006 R.G.N. 1729/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PILEGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale.

La Corte:

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 6 luglio 1998 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con A.S. e la conseguente sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dalla stessa data;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale;

3. preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.);

4. come si evince dalla sentenza impugnata A.S. è stato assunto con più contratti a termine il primo dei quali, con decorrenza 6 luglio 1998, è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 nella parte in cui prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;

5. la Corte territoriale, premesso che anche nelle ipotesi di contratto a termine individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, occorreva far riferimento alla disciplina generale di tale tipologia di contratti stabilita dalla L. n. 230 del 1962, attribuiva valore decisivo al fatto che non era stata provata, nel caso concreto, la correlazione tra l’esigenza posta a fondamento del contratto e quella dell’assunzione dello specifico lavoratore;

6. con i primi tre motivi di ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia e falsa applicazione del la L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di illegittimità del termine apposto al suddetto contratto stipulato fra le parti; in particolare contesta la riconducibilità della fattispecie in esame alle ipotesi disciplinate dalla L. n. 230 del 1962;

7. la censura è fondata;

questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di provare il collegamento tra l’esigenza posta a fondamento del contratto e quella dell’assunzione del singolo lavoratore avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva;

la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha implicitamente negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale de termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi della citata L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge;

per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nel l’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento avrebbe imposto l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza;

inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie;

8. in relazione al l’accoglimento delle suddette censure (riferite, ovviamente, unicamente ai primo dei contratti stipulati fra le parti, che è l’unico considerato dalla sentenza impugnata) devono ritenersi assorbiti l’ultimo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, entrambi concernenti le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine;

9. la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà in applicazione dei principi affermati con la presente sentenza; il giudice di rinvio si pronuncerà altresì anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi tre motivi dei ricorso principale, assorbito il quarto ed il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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