Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17846 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CIVININI 49, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LUNARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato AMAGLIANI ROBERTO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 203/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/03/2006 r.g.n. 420/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato AMAGLIANI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2028/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina rigettava la domanda proposta da C.F. nei confronti dell’Università degli Studi di Messina diretta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria EP (Elevata Professionalità) del ccnl del personale del comparto universitario 1998/2001 ed alla conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1.1.1996, anche in ordine al pagamento dell’indennità di cui all’art. 46 cpv. del ccnl del 21- 5-1996.

Il C. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

L’Università di Messina si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza depositata il 7-3-2006, rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che ai sensi dell’art. 74 del ccnl la automatica attribuzione della categoria EP, in sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, era riservata al solo personale di 8^ qualifica appartenente alla ex carriera direttiva amministrativa e di ragioneria, nella quale il C. non era stato mai inquadrato.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso con tre motivi.

L’Università degli Studi di Messina è rimasta intimata.

Infine il C. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 74, comma 5, lett. b), del ccnl comparto universitario 1998/2001 e dell’art. 46, comma 2 del ccnl stesso comparto del 21-5-1996, cui la prima norma rinvia, in relazione agli artt. 1363 e 1367 c.c., il ricorrente in sostanza lamenta che l’interpretazione accolta dai giudici di merito sarebbe in contrasto con i principio del favor del lavoratore, con il criterio interpretativo sistematico e con il principio di conservazione, in quanto non avrebbe alcun significato lo specifico ed espresso richiamo alla categoria dei funzionari, giacchè il personale della ex carriera direttiva ex D.P.R. n. 3 del 1957 e D.P.R. n. 1077 del 1970 non poteva giammai rivestire la qualifica di funzionario, introdotta solo con la L. n. 312 del 1980. Inoltre non poteva trascurarsi che, in sostanza, il concorso, all’esito del quale egli era stato assunto il 29-12-1994, era stato bandito per la copertura di “un posto di funzionario amministrativo nel ruolo di personale della carriera direttiva amministrativa”.

Il motivo non merita accoglimento.

Innanzitutto, come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato”, con la conseguenza che “le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo” (v. da ultimo Cass. S.U. 7-7- 2010 n. 16038, Cass. 2-9-2010 n. 19007, Cass. 20-5-2011 n. 11149).

In tale quadro deve essere quindi letto anche l’art. 74 del ccnl 1998- 2001 del comparto Università, che al comma 1 stabilisce che:

“Con effetto dalla data di stipulazione del presente ccnl sono soppresse le qualifiche funzionali di cui al ccnl 21-5-1996. Dalla stessa data il personale in servizio è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione costituito da quattro categorie – B, C, D, ed EP – con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico e tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione. Il personale in servizio è, altresì, assegnato alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e le nuove aree”.

La detta tabella, tra l’altro, prevede che:

“Nella categoria D confluiscono: nell’Area amministrativa-gestionale:

l’area funzionale amministrativo contabile della ex 3^ qualifica;” “Nella categoria EP confluiscono: nell’Area amministrativa- gestionale: l’area funzionale amministrativo-contabile della ex 9^ qualifica”.

In particolare, inoltre, il comma 5 dello stesso art. 74 stabilisce che:

“In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno a:

….b) inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente ccnl, il personale della ex 8^ qualifica di cui all’art. 46, comma 2 del ccnl 21-5-96, non inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 46, con riassorbimento dell’indennità di cui al medesimo art. 46, comma 2”.

Tale ultima norma del ccnl del 1996, richiamata, prevedeva che “a decorrere dal 1 gennaio 1996, ai funzionari della ex carriera direttiva amministrativa e di ragioneria di qualifica non superiore alla 8^, per la cui assunzione era richiesto quale requisito il diploma di laurea, è attribuita una indennità annua lorda di L. 2.000.000”, “riassorbita”, ai sensi del successivo comma 3, in caso di inquadramento, “nei modi previsti dall’ordinamento vigente, anche a seguito di apposita formazione finalizzata a qualificazione professionale”, “nella qualifica 9^…nei posti vacanti o comunque disponibili a seguito della rideterminazione della pianta organica di Ateneo”.

Orbene, nel quadro sopra delineato, ritiene il Collegio che il combinato disposto di cui al comma 5, lettera b) del ccnl 1998-2001 e all’art. 46, comma 2 del ccnl del 1996, non può che essere interpretato in senso stretto, secondo il chiaro tenore letterale delle parole (che, in sede di prima applicazione, in via eccezionale rispetto alla tabella di corrispondenza delle rispettive aree e categorie, “e comunque entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7”, attribuisce l’inquadramento nella categoria EP al personale della ex 8^ qualifica “della ex carriera direttiva amministrativa e di ragioneria” già contemplato dall’art. 46, comma 2 del ccnl del 1996 e già destinatario dell’indennità annua ivi prevista – e non inquadrato ai sensi del successivo comma 3″ -).

Del resto tale interpretazione letterale risponde anche a criteri di sistematicità proprio in quanto chiara espressione della volontà delle parti collettive di attribuire la massima categoria al personale della “ex carriera direttiva” che, seppure non inquadrato nella 9^ qualifica, era stato già considerato favorevolmente, per la maggiore anzianità di servizio e per la più elevata maturità professionale, dal ccnl del 1996.

D’altronde, in contrario, non può invocarsi un generico principio del favor per il lavoratore, che del resto al riguardo contrasterebbe anche con il principio fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Nè può assumere rilevanza contraria la considerazione del richiamo alla categoria dei “funzionari” (introdotta dalla L. n. 312 del 1980) giacchè comunque l’elemento che qualifica il personale destinatario della previsione di cui all’art. 46 del ccnl 1996, comma 2 richiamato dall’art. 74, comma 5, lett. b) del ccnl 1998/2001, è l’appartenenza alla “ex carriera direttiva amministrativa e di ragioneria di qualifica non superiore alla 8^, per la cui assunzione era richiesto quale requisito il diploma di laurea”.

E neppure può ritenersi sufficiente soltanto tale ultimo requisito (con riguardo al concorso superato dal C.) in mancanza della necessaria pregressa appartenenza alla “ex carriera direttiva”.

Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione dell’art. 1362 c.c., il ricorrente in sostanza lamenta che la Corte d’Appello avrebbe trascurato di valutare la correttezza dell’opzione interpretativa prospettata da esso appellante, anche alla luce dell’indicata circostanza circa l’inquadramento in EP da parte dell’Università di soggetti non appartenenti alla ex carriera direttiva amministrativa e di ragioneria, eventualmente anche ricorrendo ai poteri ufficiosi per verificare la veridicità della circostanza medesima.

Con il terzo motivo, denunciando, violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e vizio di motivazione, il ricorrente deduce che l’argomento fondato sulla detta circostanza, seppure proposto soltanto con l’appello, costituiva semplicemente una ulteriore deduzione difensiva a sostegno della tesi attorea, peraltro specifica e non generica, essendo stato indicato anche il nominativo del funzionario in questione, di guisa che la Corte territoriale ben avrebbe potuto anche ricorrere al riguardo ai poteri d’ufficio (ordinando alla resistente di esibire il fascicolo personale del detto funzionario).

Anche tali motivi, connessi tra loro, non meritano accoglimento.

Sul punto la Corte territoriale legittimamente ha rilevato che la circostanza di fatto de qua “risulta invero prospettata solo in secondo grado e come tale appare introdurre un motivo di impugnazione inammissibile; in ogni caso, comunque, si tratta di situazioni richiamate in modo talmente generico da non consentire qualsivoglia valutazione per i fini voluti dal C.”.

Nella fattispecie, infatti, non si è trattato semplicemente di una nuova deduzione difensiva a sostegno della tesi dell’appellante, bensì di una vera e propria nuova allegazione in fatto, come tale tardiva e inammissibile, in ordine alla quale il ricorrente neppure può lamentare il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio da parte della Corte di merito, dovendo tali poteri esercitarsi pur sempre con riferimento a fatti ritualmente allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse, (v. fra le altre Cass. S.U. 20-4-2005 n. 8202) e non avendo, peraltro, lo stesso ricorrente neppure indicato in ricorso se, con quale atto ed in quale modo abbia richiesto un siffatto esercizio alla Corte di merito (cfr. Cass. 26-6-2006 n. 14731, Cass. 3-5-2007 n. 10182, Cass. 17-3-2008 n. 7153, Cass. 27-1-2009 n. 1894, Cass. 12- 3-2009 n. 6023).

Del resto i detti poteri, ” – pur diretti alla ricerca della verità, in considerazione della particolare natura dei diritti controversi – non possono, comunque, sopperire alle carenze probatorie delle parti, nè tradursi in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale” (v. Cass. 8-8-2002 n. 12002, Cass. 21-5-2009 n. 11847, Cass. 22-7-2009 n. 1.7102, Cass. 15-3-2010 n. 6205).

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo la intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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