Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17857 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA – Società con socio unico soggetta direzione

e coordinamento di Enel SpA in persona del Responsabile della

Funzione Legale Calabria dell’Enel Distribuzione SpA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LECCE REGINALDO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 280/2007 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

22.5.07, depositata il 22/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 giugno 2007, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza parziale e quella definitiva, con le quali il Giudice di Pace di Nocera Terinese – investito da C.D. di una domanda di risarcimento danni nel limite della giurisdizione equitativa contro essa ricorrente, in relazione all’illegittimo impianto in un fondo di sua proprietà di cinque pali di sostegno per un elettrodotto ed alle sue conseguenze dannose, nonchè della domanda riconvenzionale proposta dall’Enel, per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di tenere i pali sul fondo o la costituzione coattiva del relativo diritto, con consequenziale richiesta di rimessione dell’intera controversia al tribunale, competente per materia sulla riconvenzionale aveva, rispettivamente, dichiarato inammissibile e rimesso al tribunale la riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, condannato l’Enel al pagamento a titolo risarcitorie di parte della somma richiesta.

1.1. L’intimato non ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni sul processo di cassazione, di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata ed apparendo idoneo alla trattazione in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata a Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 38O-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia error in procedendo: nullità della sentenza per violazione del previdente art. 339 c.p.c., commi 1 e 3 in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2, ed agli artt. 36 e 40 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

A conclusione della illustrazione del motivo, si prospetta il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.: Un giudice di pace esclude, erroneamente, la connessione tra la domanda principale, da decidere secondo equità, e la domanda riconvenzionale, pregiudiziale alla prima, di competenza del tribunale. Di conseguenza, non rimette entrambe le domande al tribunale competente ex artt. 36 e 40 c.p.c., ma mentre si dichiara incompetente per la domanda riconvenzionale, trattiene e decide la domanda principale. 11 tribunale investito dell’appello (anteriormente alla riforma del 2006) lo dichiara inammissibile, ritenendo che, in ragione della domanda decisa, la sentenza potesse essere impugnata solo col ricorso per cassazione; si chiede se invece, andando individuato il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace in funzione della domanda proposta, questo vada individuato non solo in relazione alla domanda principale, ma anche in relazione alla domanda riconvenzionale connessa; con la conseguenza che il mezzo di impugnazione andrà individuato nell’appello, anche nel caso in cui (come nella specie) il giudice di pace abbia deciso la domanda principale, anzichè rimettere l’intero giudizio a giudice superiore, pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del Tribunale.

4. – La Corte ha deciso ormai da tempo ricorsi simili proposti dall’Enel Distribuzione avverso sentenze motivate in modo analogo rispetto a quella qui impugnata e pronunciate dallo stesso tribunale lametino.

In particolare, si vedano, ormai tra tantissime, trattandosi di contenzioso seriale: Cass. (ordd.) nn. 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686 e 7687 del 2009. Sempre su questioni simili si vedano ancora: Cass, (ordd.) nn. 7671, 7672, 7673, 7674 e 7675 del 2009.

In tali decisioni (che sono state seguite da altre e si sono fatte carico del contrasto di soluzioni spesso presente sulla questione di diritto posta da motivo nella giurisprudenza della Corte almeno fino ad una certa data) ed in particolare in Cass. n. 7676 del 2009 (alla cui motivazione si fa rinvio) sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

a) quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda soggetta come tale a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere Sa questione della sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella secondo diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c., la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione, con (irrituale) declaratoria di inammissibilità per tale ragione o con (rituale) rimessione al tribunale della riconvenzionale, e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche quando non sia stata fatta riserva contro la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono do intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della appellabilità;

b) tale conseguenza si può escludere (in ossequio a Cass. sez. un. n. 13917 del 2006) solo nel caso in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto e affermando che la regola di decisione sulla domanda principale è quella secondo equità: in questo caso il mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione;

c) quando dinanzi al giudice di pace sia proposta una domanda principale da decidersi secondo equità ed una riconvenzionale da decidersi secondo diritto di competenza dello stesso giudice di pace, indipendentemente dalla concreta ricorrenza della connessione, analogamente la decisione su entrambe le domande o quelle separate su di esse sono da intendere rese – salvo che ricorra per la principale l’ipotesi sub b) – sempre e comunque secondo diritto.

In base ai suddetti principi ed alla motivazione delle citate sentenze (cui si fa rinvio), il ricorso appare fondato, perchè il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello. La sentenza impugnata sembra doversi cassare con rinvio al Tribunale, perchè decida su entrambi gli appelli.”.

2. il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

La sentenza impugnata è, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, che, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio deciderà sugli appelli e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Lamezia Terme, che deciderà in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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